CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 20 maggio 2021 ha riformato la sentenza del Tribunale di Verbania, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 187 comma 1^ C.d.S. per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanza stupefacente, nella specie cannabinoidi, accertata attraverso esame sui liquidi biologici. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con la prim censura si duole della falsa applicazione dell'art. 187 C.d.S. e del vizio di motivazione. Sostiene che la disposizione punisce l'ipotesi della guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti e non la mera assunzione. Precisa che nel caso di specie la Corte terrioriale ha desunto lo stato di alterazione, da un lato, per la presenza nell'abitacolo dell'autovettura condotta da Galli di una sigaretta asseritamente contenente marijuana e tabacco, benché nessuna analisi sia stata effettuata per accertarne la composizione, dall'altro, per l'attestazione da parte degli operanti di sintomi ritenuti connessi con il consumo di droghe, consistenti in 'occhi vitrei, stato sognante, eccessiva sudorazione, mutamenti repentini dell'umore. Osserva che nessuna condotta anomala di guida è stata descritta dai Carabinieri e che l'imputato è stato controllato durante un servizio perlustrativo, perché era stato ritenuto che agisse con 'fare sospetto' di determinante l'alterazione. Rileva che la Suprema Corte (Sez. 4 n. 3900 del 10/11/2020, dep. 2/02/2021) ha chiarito la necessità dell'approfondimento dello stato di alterazione, non essendo sufficiente la prova dell'assunzione, nonché il nesso eziologico fra l'assunzione e la condotta di guida. Assume che la sentenza sul punto si rivela assolutamente carente, non affrontando, sotto altro aspetto, la dedotta lacunosità degli esami biologici effettuati sui liquidi organici, non essendo possibile verificare l'avvenuto prelievo e la successiva divisione in aliquote, necessaria a validare 4. Con il secondo motivo denuncia a falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della detenzione di un'ulteriore dose di sostanza pronta all'uso, senza tenere in considerazione né l'assenza della prova sul contenuto della sigaretta, né la collaborazione prestata dall'imputato al momento del controllo, in sede di perquisizione personale e veicolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, la sentenza affronta la questione della sussitenza dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, non accontentandosi della verifica della positività dell'esame ematico ai cannabinoidi e della positività all'esame del sangue e delle urine per la presenza di cocaina, ma dando conto che gli operanti descrissero la condizione di [OSCURATO:PERSONA] come caratterizzata da '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. Non sbaglia, nondimeno, il ricorrente laddove afferma che per configurarsi il reato di cui all'art. 187 C.d.S. non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga. 4. Il principio è stato, infatti, più volte enunciato da questa Sezione che ha ritenuto che "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall'andatura barcollante dell'imputato, sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l'attestazione dello stato di alterazione)" (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013 - dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 25683; Sez. 4, n. 41376 del 18/07/2018 - dep. 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274712; Ed ancora -prima della precedente riforma del codice della strada- Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009 , P.G. in proc. Giardini, Rv. 245535). 5. La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanza stupefacente di cui all'art. 187 C.d.S. e la guida sotto l'influenza dell'acool, di cui all'art. 186 C.d.S., risiede tanto nell'indifferenza alla quantità di sostanza assunta, (che invece determina la diversa sanzione nell'ipotesi dell'altool) quanto nella rilevanza dell'alterazione psicofisica causata dall'assunzione di droga. 6. La scelta legislativa di ancorare la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale è sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosità dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti. Tanto è vero che la sanzione prevista dall'art. 187 comma 1^ corrisponde alla più grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2^, lett. c) e così parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale 7. Sotto diverso profilo, il legislatore, condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. Diversarmente, dunque, dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, l'accertamento non può limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell'assunzione, ma deve compendiare i due profili. Laddove siffatto accertamento, senza dubbio più complesso di quello previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica, dia esito positivo l'assenza di soglie implica di per sé l'integrazione del reato. 8. Ecco che, allora, è la constatazione esteriore della sintomatologia che deve determinare l'avvio del procedimento di cui all'art. 187 C.d.S, cornmi 2, 2 bis e segg., al fine di verficare se essa è correlata all'assunzione di sostanze droganti. 9. Le modalità di accertamento previste dall'art. 187 C.d.S., nondimeno, non implicando necessariamente l'accertamento ematico (da riteneresi - ove positivo - risolutivo sulla causa scatentante l'alterazione) consentono di far risalire l'origine dell'alterazione psicofisica all'uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi come l'esame delle urine, che seppure di per sé non esaustivi, sono certamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di volta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell'intensità dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni che consentano di elidere l'eventuale equivocità degli altri dati. In questo senso va letta la recente pronuncia pronuncia di questa sezione secondo cui "Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017 - dep. 21/09/2017, Giannetto, Rv. 270929). 10. Ora, la motivazione della Corte territoriale appare tutt'altro che carente perché argomenta sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 1 C.d.S., riportando la constatazione, da parte degli operanti, di una sintomatologia - in particolare lo stato di evidente euforia e gli sbalzi repentini dell'umore- che riscontra quella modifica comportamentale che rende pericolosa la guida di un veicoli, diminuendo l'attenzione e la velocità di reazione dell'assuntore. Ciò supera ogni contestazione sulla coincidenza dell'assunzione dello stupefacente al momento del controllo, essendo evidente, come ben spiegato dalla Corte, che alla positività per la pregressa assunzione di cannabinoidi, si accompagnava altresì l'alterazione psicofisica. Di nessun rilievo, ancorché stigmatizzato dal ricorrente, è il passo della motivazione inerente al possesso di una sigaretta ritenuta contenente marijuana, posto che il fondamento della penale responsabilità si basa sull'accertamento biologico e sulla descrizione dello stato di alterazione. 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag