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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34061/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale è stata condannata alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 44 del d.p.r. n. 380/2001, per aver, in qualità di proprietario e committente, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso di costruire, due manufatti.

La ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine agli artt. 521 e 518 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

Si ha insufficiente indicazione dell'enu9ciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito dotata di adeguata specificità sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa.

Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. sia in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., sicché l'imputazione appare magmatica e suscettibile sempre di precisazioni, non sembra necessaria una dettagliata imputazione in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterale e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia" (Sez.3, n.2853 del 14/07/1995, Rv. 205407).

Nel caso in disamina, il capo di imputazione enunciava in modo sufficiente il fatto per il quale il giudice ha pronunciato la condanna posto che alla ricorrente si contesta di aver iniziato e realizzato, in assenza di permesso di costruire e in violazione del permesso di costruire, due manufatti.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale è stata condannata alla pena di anno 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 44 del d.p.r. n. 380/2001, per aver, in qualità di proprietario e committente, iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso di costruire, due manufatti. La ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine agli artt. 521 e 518 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Si ha insufficiente indicazione dell'enu9ciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito dotata di adeguata specificità sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia di integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen. sia in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., sicché l'imputazione appare magmatica e suscettibile sempre di precisazioni, non sembra necessaria una dettagliata imputazione in aderenza con le novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterale e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia" (Sez.3, n.2853 del 14/07/1995, Rv. 205407). Nel caso in disamina, il capo di imputazione enunciava in modo sufficiente il fatto per il quale il giudice ha pronunciato la condanna posto che alla ricorrente si contesta di aver iniziato e realizzato, in assenza di permesso di costruire e in violazione del permesso di costruire, due manufatti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
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