CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 11288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/0:3/1978 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta dolosa oppositiva, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente - articolati in due motivi - appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 4 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]