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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06053/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14787/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Personale scolastico precario - successiva stabilizzazione -anzianità R.G.N. 14787/2017 Pag.-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 45/2017 depositata il 25/02/2017 (R.G.N. 75/2016).

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. con sentenza n. 45/2017 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino (che teneva ferma solo quanto alla regolamentazione delle spese processuali) rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente assunto con contratti a termine nel periodo dal 24/10/2005 al 31/8/2012, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della nullità della clausola appositiva del termine ed il pagamento delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato oltre che il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine ed ancora la ricostruzione della carriera giuridica ed economica;

2. il Tribunale aveva escluso l’illegittimità delle clausole appositive del termine per la mancata indicazione delle ragioni a supporto della scadenza e tuttavia ritenuto abusivo il ricorso alle supplenze su organico di diritto e non, dunque, su posti solo temporaneamente vacanti in quanto in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; aveva ritenuto che non fosse possibile la costituzione ex novo di un rapporto a tempo indeterminato con la PA; aveva ritenuto integrata una discriminazione retributiva là dove non era stata riconosciuta al supplente la progressione stipendiale (non anche gli scatti biennali del 2,5%) ed aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme nei limiti della prescrizione quinquennale;

3. pronunciando sull’impugnazione del Miur, la Corte d’appello di Campobasso richiamava i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016; assumeva che l’abuso fosse configurabilesolo in caso di superamento del limite di 36 mesi e che solo in presenza di tale ipotesi sarebbe stato configurabile il diritto al risarcimento per equivalente di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010 con l’agevolazione probatoria indicata dal giudice di legittimità; riteneva, pertanto, che non fosse possibile limitarsi a denunciare la semplice reiterazione dei contratti occorrendo l’allegazione delle concrete modalità delle prestazioni a termine; riteneva, in ogni caso, che l’intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria; R.G.N. 14787/2017 Pag.assumeva che la diversità dello status tra docente precario e docente assunto a tempo indeterminato oltre che le differenti modalità di accesso all’impiego costituissero ragioni oggettive tali da giustificare un differente trattamento quanto al riconoscimento dell’anzianità; rilevava che l’anzianità di servizio maturata con le supplenze non rimane comunque priva di effetti positivi per gli interessati costituendo criterio per l’avanzamento nelle graduatorie alle quali attingere per l’immissione in ruolo;

4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi;

3. il Miur ha resistito con controricorso.

Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del d.lgs. n. 165/2001, art. 36, del d.lgs. n. 368/2001, artt. 1 e 5; del d.lgs. n. 297/2004, della l. n. 124/1999; dopo un excursusdella sopraindicata normativa e del sistema generale dei rapporti a termine alla luce della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’interpretazione della Corte di Giustizia insiste nel ritenere che anche nell’ambito del sistema scolastico le assunzioni a termine non possono prescindere da ragioni oggettive; rileva che nello specifico tali ragioni erano assenti essendosi i contratti susseguitisi con brevi intervalli, in assenza di ragioni oggettive e per far fronte ad esigenze lavorative stabili e non temporanee né eccezionali;

2. il motivo è inammissibile; quanto alla dedotta insussistenza di ragioni oggettive il motivo si infrange contro il giudicato, sul punto, costituito dalla sentenza del Tribunale (non impugnata dal [OSCURATO:PERSONA]) che aveva escluso l’illegittimità dei contratti sotto il profilo della mancata indicazione delle ragioni a supporto della scadenza; il motivo è anche inconferente con il decisum della Corte territoriale là dove di dilunga sull’abuso dei contratti a termine senza censurare il passaggio argomentativo in cui è evidenziato che il ricorso era carente di quelle indicazioni necessarie a far ritenere che le supplenze in questione siano state svolte su organico di fatto ovvero su organico di diritto (in quest’ultimo caso, ai fini del superamento dei 36 mesi) deponendo, peraltro, in senso contrario alla fondatezza della prospettazione del ricorrente quanto egli stesso afferma circa l’essere stati i contratti in questione (periodo 24 ottobre 2005 -31 agosto 2012) stipulati con intervalli nei mesi estivi (e, dunque, non certo su organico di diritto); il rilievo, inoltre, non tiene conto dell’affermazione della Corte di Campobasso circa l’avvenuta soddisfazione di ogni pretesa risarcitoria a mezzo della stabilizzazione risalente all’anno 2012 (successivamente al ricorso introduttivo diprimo grado); R.G.N. 14787/2017 Pag.3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) nonché della direttiva CE 1990/70 (28 giugno) di attuazione dell’Accordo quadro; censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che le assunzioni a tempo determinato non potrebbero giammai essere equiparate a quelle a tempo indeterminato essendo diverse le modalità di accesso all’impiego e comunque essendo differente lo statusdel docente precario rispetto a quello dell’assunto a tempo indeterminato;

4. il motivo è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato (la questione degli scatti biennali, già oggetto di pronuncia di rigetto da parte del Tribunale è ormai coperta dal giudicato); la questione del riconoscimento dell’anzianità del servizio preruolo ha formato oggetto di disamina di questa Corte in plurime pronunce (si veda, con riferimento a fattispecie analoga, Cass. n. 17314/2020); è stata evidenziata la differenza sussistente tra l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo; rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558); è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione; tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il R.G.N. 14787/2017 Pag.ricalcolo dell’anzianità di servizio(a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ‘ab origine’ a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto aldocente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato) e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa;

5. all’accoglimento del secondo motivo segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’appello indicata in dispositivo, affinché essa definisca la domanda di riconoscimento delle differenze retributive proposta dal ricorrente facendo applicazione dei corretti principi sopra indicati.

6. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002.

R.G.N. 14787/2017 Pag.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14787/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Personale scolastico precario - successiva stabilizzazione -anzianità R.G.N. 14787/2017 Pag.-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 45/2017 depositata il 25/02/2017 (R.G.N. 75/2016). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. con sentenza n. 45/2017 la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino (che teneva ferma solo quanto alla regolamentazione delle spese processuali) rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente assunto con contratti a termine nel periodo dal 24/10/2005 al 31/8/2012, intesa ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto della nullità della clausola appositiva del termine ed il pagamento delle differenze stipendiali maturate nel corso del servizio prestato oltre che il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso al contratto a termine ed ancora la ricostruzione della carriera giuridica ed economica; 2. il Tribunale aveva escluso l’illegittimità delle clausole appositive del termine per la mancata indicazione delle ragioni a supporto della scadenza e tuttavia ritenuto abusivo il ricorso alle supplenze su organico di diritto e non, dunque, su posti solo temporaneamente vacanti in quanto in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; aveva ritenuto che non fosse possibile la costituzione ex novo di un rapporto a tempo indeterminato con la PA; aveva ritenuto integrata una discriminazione retributiva là dove non era stata riconosciuta al supplente la progressione stipendiale (non anche gli scatti biennali del 2,5%) ed aveva condannato l’Amministrazione al pagamento delle relative somme nei limiti della prescrizione quinquennale; 3. pronunciando sull’impugnazione del Miur, la Corte d’appello di Campobasso richiamava i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016; assumeva che l’abuso fosse configurabilesolo in caso di superamento del limite di 36 mesi e che solo in presenza di tale ipotesi sarebbe stato configurabile il diritto al risarcimento per equivalente di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010 con l’agevolazione probatoria indicata dal giudice di legittimità; riteneva, pertanto, che non fosse possibile limitarsi a denunciare la semplice reiterazione dei contratti occorrendo l’allegazione delle concrete modalità delle prestazioni a termine; riteneva, in ogni caso, che l’intervenuta stabilizzazione fosse satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria; R.G.N. 14787/2017 Pag.assumeva che la diversità dello status tra docente precario e docente assunto a tempo indeterminato oltre che le differenti modalità di accesso all’impiego costituissero ragioni oggettive tali da giustificare un differente trattamento quanto al riconoscimento dell’anzianità; rilevava che l’anzianità di servizio maturata con le supplenze non rimane comunque priva di effetti positivi per gli interessati costituendo criterio per l’avanzamento nelle graduatorie alle quali attingere per l’immissione in ruolo; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi; 3. il Miur ha resistito con controricorso. Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del d.lgs. n. 165/2001, art. 36, del d.lgs. n. 368/2001, artt. 1 e 5; del d.lgs. n. 297/2004, della l. n. 124/1999; dopo un excursusdella sopraindicata normativa e del sistema generale dei rapporti a termine alla luce della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’interpretazione della Corte di Giustizia insiste nel ritenere che anche nell’ambito del sistema scolastico le assunzioni a termine non possono prescindere da ragioni oggettive; rileva che nello specifico tali ragioni erano assenti essendosi i contratti susseguitisi con brevi intervalli, in assenza di ragioni oggettive e per far fronte ad esigenze lavorative stabili e non temporanee né eccezionali; 2. il motivo è inammissibile; quanto alla dedotta insussistenza di ragioni oggettive il motivo si infrange contro il giudicato, sul punto, costituito dalla sentenza del Tribunale (non impugnata dal [OSCURATO:PERSONA]) che aveva escluso l’illegittimità dei contratti sotto il profilo della mancata indicazione delle ragioni a supporto della scadenza; il motivo è anche inconferente con il decisum della Corte territoriale là dove di dilunga sull’abuso dei contratti a termine senza censurare il passaggio argomentativo in cui è evidenziato che il ricorso era carente di quelle indicazioni necessarie a far ritenere che le supplenze in questione siano state svolte su organico di fatto ovvero su organico di diritto (in quest’ultimo caso, ai fini del superamento dei 36 mesi) deponendo, peraltro, in senso contrario alla fondatezza della prospettazione del ricorrente quanto egli stesso afferma circa l’essere stati i contratti in questione (periodo 24 ottobre 2005 -31 agosto 2012) stipulati con intervalli nei mesi estivi (e, dunque, non certo su organico di diritto); il rilievo, inoltre, non tiene conto dell’affermazione della Corte di Campobasso circa l’avvenuta soddisfazione di ogni pretesa risarcitoria a mezzo della stabilizzazione risalente all’anno 2012 (successivamente al ricorso introduttivo diprimo grado); R.G.N. 14787/2017 Pag.3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) nonché della direttiva CE 1990/70 (28 giugno) di attuazione dell’Accordo quadro; censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che le assunzioni a tempo determinato non potrebbero giammai essere equiparate a quelle a tempo indeterminato essendo diverse le modalità di accesso all’impiego e comunque essendo differente lo statusdel docente precario rispetto a quello dell’assunto a tempo indeterminato; 4. il motivo è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’anzianità a fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato (la questione degli scatti biennali, già oggetto di pronuncia di rigetto da parte del Tribunale è ormai coperta dal giudicato); la questione del riconoscimento dell’anzianità del servizio preruolo ha formato oggetto di disamina di questa Corte in plurime pronunce (si veda, con riferimento a fattispecie analoga, Cass. n. 17314/2020); è stata evidenziata la differenza sussistente tra l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo; rispetto a tale progressione stipendiale vale peraltro il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558); è dunque errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione; tale diritto, in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, da accertare in sede di rinvio, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il R.G.N. 14787/2017 Pag.ricalcolo dell’anzianità di servizio(a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 (secondo cui in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ‘ab origine’ a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto aldocente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato) e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150 (secondo cui in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo prestato), ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa; 5. all’accoglimento del secondo motivo segue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla Corte d’appello indicata in dispositivo, affinché essa definisca la domanda di riconoscimento delle differenze retributive proposta dal ricorrente facendo applicazione dei corretti principi sopra indicati. 6. al Giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 7. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002. R.G.N. 14787/2017 Pag. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammis