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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36867/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26616-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] o R.A. [OSCURATO:PERSONA] 05086521217, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3004/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3004 del 28 luglio 2021 , che , in parziale accoglimento dell’appello da lui proposto, aveva revocato il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 14.500,00, a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile, condannandolo al pagamento della minor sommaeuro 13.130,15, oltre iva ed interessi legali ; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per avere emesso la pronuncia di condanna in favore di un soggetto inesistente, atteso che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non èmai esistita, essendo la partita iva indicata negli atti della controparte riferibile alla diversa ditta R.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e che nemmeno il suo titolare era stato mai identificatocon le sue generalità anagrafiche; il secondo motivodi ricorso denunzia violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di Appello di Napoli accertato il fatto costitutivo del credito vantato dalla controparte mediante consulenza tecnica d’ufficio, cui aveva demandato l’incarico di individuare i lavori eseguiti, così sollevando l’opposto, nonostante la sua veste di attoresostanziale nel relativo giudizio, dall’onere della prova a suo carico; il primo motivo è inammissibile, sia per omessa indicazione delle norme di diritto su cui esso si fonda, requisito richiesto, apena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., sia, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, stesso codice, atteso che la censura sollevata contrasta con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la domanda proposta da o nei confronti di un soggetto quale titolare di una ditta individuale deve intendersi sempre riferitaalla persona fisica e non alla ditta, la quale non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale ( Cass. n. 19735 del 2014; Cass. n. 14571 del 2012; Cass. n. 3052 del 2006 ); inoltre, questa Corte ha anche affermato che l’erronea indicazione dei dati o della denominazione di una parte non determina alcuna invalidità del processo, a meno che renda impossibile, per l’incertezza generata, di individuare la persona che vi ha effettivamente partecipato ( Cass. n. 8430 del 2016 ), condizione che nella specie non risulta né rappresentata né provata; il secondo motivo è manifestamente infondato, emergendo dalla lettura della sentenza impugnata che la Corte di appello ha ritenuto provata l’esecuzione dei lavori appaltati r itenendo che essa fosse stata implicitamente riconosciuta dall’opponente, che ne aveva eccepito l’integrale pagamento e chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di parte di quanto versato, eccedente il dovuto, adottando sul punto una motivazione non investita dal motivo, mentre la consulenza tecnica d’ufficio risulta disposta al fine di verificarne la effettiva entità e la corrispondenza del loro costo al corrispettivo richiesto dall’appaltatore, sicché- in disparte il rilievo del giudice territoriale che il risultato dell’indagine del consulente in ordine ai lavori effettuati non è stata contestata dalle parti - il suo oggetto appare rientrare tra le indagini demandabili dal giudice all’ausiliario tecnico, senza alcuna compromissione della regola sulla distribuzione dell’onere della prova( Cass. n. 3717 del 2019; Cass.

S.U. n. 9522 del 1996 )“.

Considerato che: entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone la distrazione delle somme, come sopra liquidate, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26616-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] o R.A. [OSCURATO:PERSONA] 05086521217, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3004/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3004 del 28 luglio 2021 , che , in parziale accoglimento dell’appello da lui proposto, aveva revocato il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 14.500,00, a titolo di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile, condannandolo al pagamento della minor sommaeuro 13.130,15, oltre iva ed interessi legali ; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per avere emesso la pronuncia di condanna in favore di un soggetto inesistente, atteso che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] non èmai esistita, essendo la partita iva indicata negli atti della controparte riferibile alla diversa ditta R.A. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e che nemmeno il suo titolare era stato mai identificatocon le sue generalità anagrafiche; il secondo motivodi ricorso denunzia violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di Appello di Napoli accertato il fatto costitutivo del credito vantato dalla controparte mediante consulenza tecnica d’ufficio, cui aveva demandato l’incarico di individuare i lavori eseguiti, così sollevando l’opposto, nonostante la sua veste di attoresostanziale nel relativo giudizio, dall’onere della prova a suo carico; il primo motivo è inammissibile, sia per omessa indicazione delle norme di diritto su cui esso si fonda, requisito richiesto, apena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., sia, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1, stesso codice, atteso che la censura sollevata contrasta con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la domanda proposta da o nei confronti di un soggetto quale titolare di una ditta individuale deve intendersi sempre riferitaalla persona fisica e non alla ditta, la quale non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale ( Cass. n. 19735 del 2014; Cass. n. 14571 del 2012; Cass. n. 3052 del 2006 ); inoltre, questa Corte ha anche affermato che l’erronea indicazione dei dati o della denominazione di una parte non determina alcuna invalidità del processo, a meno che renda impossibile, per l’incertezza generata, di individuare la persona che vi ha effettivamente partecipato ( Cass. n. 8430 del 2016 ), condizione che nella specie non risulta né rappresentata né provata; il secondo motivo è manifestamente infondato, emergendo dalla lettura della sentenza impugnata che la Corte di appello ha ritenuto provata l’esecuzione dei lavori appaltati r itenendo che essa fosse stata implicitamente riconosciuta dall’opponente, che ne aveva eccepito l’integrale pagamento e chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione di parte di quanto versato, eccedente il dovuto, adottando sul punto una motivazione non investita dal motivo, mentre la consulenza tecnica d’ufficio risulta disposta al fine di verificarne la effettiva entità e la corrispondenza del loro costo al corrispettivo richiesto dall’appaltatore, sicché- in disparte il rilievo del giudice territoriale che il risultato dell’indagine del consulente in ordine ai lavori effettuati non è stata contestata dalle parti - il suo oggetto appare rientrare tra le indagini demandabili dal giudice all’ausiliario tecnico, senza alcuna compromissione della regola sulla distribuzione dell’onere della prova( Cass. n. 3717 del 2019; Cass. S.U. n. 9522 del 1996 )“. Considerato che: entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone la distrazione delle somme, come sopra liquidate, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos
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