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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 17641/2026

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/1994avverso la sentenza del 22/12/2025 del G.I.P. del TRIBUNALE di PALERMO;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Palermoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreD’Arpa in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, ricettazione e porto d’armi.2.

Entrambi gli imputati, con distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza: il giudice, a fronte di una contestazione che faceva riferimento al terzo commadell’art. 628 cod. pen. (ed alla relativa pena, posta a base del calcolo dalle parti), haapplicato la pena prevista dal quarto comma della medesima disposizione, procedendoalla rideterminazione del calcolo, con conseguente pregiudizio in termini di beneficipenitenziari o di detenzione domiciliare.2.2 [OSCURATO:PERSONA]Arpa lamenta la mancata motivazione del diniego delle circostanze3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui harichiesto l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di entrambi gli imputati(D’Arpa ex art. 587 cod. proc. pen.).Con atto trasmesso per mail, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.4.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili, quello di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della rinunciavalidamente manifestata (artt. 589, 591 cod.proc.pen.), quello di D’Arpa perché fondatosu un motivo non consentito.5.

In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente prendere atto della intervenutarinuncia al ricorso, cui consegue l’inammissibilità, mentre per quanto riguarda il ricorsodi D’Arpa, è d’uopo ricordare il principio per cui in tema di patteggiamento, èinammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso percassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti nonmenzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020,Benjezia, Rv. 279117 – 01), come avvenuto nel caso concreto.6.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, considerata altresì latardività della comunicazione della rinuncia per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1994avverso la sentenza del 22/12/2025 del G.I.P. del TRIBUNALE di PALERMO;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato ex art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Palermoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreD’Arpa in relazione ai reati di rapina pluriaggravata, ricettazione e porto d’armi.2. Entrambi gli imputati, con distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione.2.1 [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza: il giudice, a fronte di una contestazione che faceva riferimento al terzo commadell’art. 628 cod. pen. (ed alla relativa pena, posta a base del calcolo dalle parti), haapplicato la pena prevista dal quarto comma della medesima disposizione, procedendoalla rideterminazione del calcolo, con conseguente pregiudizio in termini di beneficipenitenziari o di detenzione domiciliare.2.2 [OSCURATO:PERSONA]Arpa lamenta la mancata motivazione del diniego delle circostanze3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui harichiesto l’annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di entrambi gli imputati(D’Arpa ex art. 587 cod. proc. pen.).Con atto trasmesso per mail, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso.4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, quello di [OSCURATO:PERSONA] per effetto della rinunciavalidamente manifestata (artt. 589, 591 cod.proc.pen.), quello di D’Arpa perché fondatosu un motivo non consentito.5. In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente prendere atto della intervenutarinuncia al ricorso, cui consegue l’inammissibilità, mentre per quanto riguarda il ricorsodi D’Arpa, è d’uopo ricordare il principio per cui in tema di patteggiamento, èinammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso percassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti nonmenzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020,Benjezia, Rv. 279117 – 01), come avvenuto nel caso concreto.6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, considerata altresì latardività della comunicazione della rinuncia per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 17641/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris