Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:512
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0304 - IT
Avis juridique important
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61990J0304
SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 DICEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA] LTD E ALTRI. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. 30 E 36 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DOMENICA. - CAUSA C-304/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06493
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Disciplina che vieta l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto ° Ammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 30))
[OSCURATO:PERSONA]
L' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una disciplina nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-304/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] DIY Ltd,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] (South) Ltd,
[OSCURATO:PERSONA],
B & Q plc,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: W. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il [OSCURATO:PERSONA], dai signori A. Newman, QC, e A. Jack, barrister;
° per la [OSCURATO:PERSONA] DIY Ltd, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (South) Ltd e la [OSCURATO:PERSONA], dal signor P. Lasok, barrister;
° per la B & Q plc, dai signori G. Barling, QC, D. Vaughan, QC, D. Anderson, barrister, e A. Askham, solicitor;
° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor N. Paines, barrister, assistito dal signor H.A. Kaya, del [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del [OSCURATO:PERSONA], della B & Q plc, della [OSCURATO:PERSONA] DIY Ltd, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla signora L. Hudson, del [OSCURATO:PERSONA], assistita da Sir N. Lyell, QC, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal signor A. Ridout, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 2 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 9 agosto 1990, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre seguente, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA].
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta fra il [OSCURATO:PERSONA], che denunciava una violazione degli artt. 47 e 59 dello [OSCURATO:PERSONA] (legge in materia di esercizi commerciali), e le imprese [OSCURATO:PERSONA] DIY, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (South), [OSCURATO:PERSONA] e B & Q, per avere queste ultime tenuto aperti i propri esercizi commerciali la domenica per lo svolgimento di operazioni commerciali diverse da quelle autorizzate dall' allegato V della suddetta legge.
3 L' allegato V dello [OSCURATO:PERSONA] elenca gli articoli che, in via di deroga, possono essere smerciati la domenica nei negozi. Trattasi in particolare delle bevande alcoliche, di determinati prodotti alimentari, dei tabacchi, dei giornali e di altri beni di consumo corrente.
4 Dinanzi al giudice nazionale le convenute nella causa principale hanno eccepito l' illegittimità della disciplina nazionale sotto il profilo dell' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che le controverse norme dello [OSCURATO:PERSONA] non sono conformi al requisito della proporzionalità quale viene richiamato nei punti 15 e 16 della motivazione della sentenza della Corte 23 novembre 1989, causa C-145/88, B & Q ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3851).
5 Preso atto di quanto sopra, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, nell' ipotesi in cui la normativa di uno Stato membro faccia divieto agli esercenti al minuto di aprire i loro esercizi al pubblico la domenica, al fine d' impedire, per quanto possibile, che ai dipendenti di tali esercizi venga imposto di lavorare la domenica, in modo da potersi preservare quella che viene comunemente definita la tradizione inglese della domenica, un tale obiettivo possa considerarsi legittimo alla luce del diritto comunitario, conformemente ai punti 12-14 della motivazione della sentenza 23 novembre 1989 (causa C-145/88, B & Q).
2) Facendo applicazione della condizione formulata dalla Corte di giustizia al punto 15 della motivazione della sentenza B & Q (condizione di proporzionalità) a questa normativa,
a) se il giudice nazionale sia tenuto ad applicare le condizioni enunciate all' art. 3 della direttiva 70/50;
b) in caso affermativo, se la previsione normativa nazionale debba conformarsi a ciascuna delle condizioni di cui all' art. 3, secondo comma, primo e secondo trattino;
c) se al giudice nazionale competa l' esame dei fatti (in quanto provati) e il giudizio di merito con riguardo all' applicabilità delle suddette condizioni ovvero se esso debba limitarsi alla pronuncia sul punto se un organo legislativo avrebbe ragionevolmente potuto o meno adottare la disposizione di cui trattasi, avuto riguardo alle suddette condizioni;
d) se, nel valutare gli effetti restrittivi della disciplina nazionale sulla libera circolazione delle merci e nel comparare inoltre l' effetto restrittivo esercitato sugli eventuali scambi dai vari mezzi distinti che potrebbero essere utilizzati per conseguire l' obiettivo al quale tende la suddetta disciplina, il giudice nazionale debba limitarsi a prendere in considerazione la misura in cui gli effetti sulle importazioni eccedono quelli sulla produzione nazionale ovvero se possa prendere in considerazione il complesso degli effetti restrittivi sulle importazioni intracomunitarie;
e) se occorra esaminare il controverso effetto restrittivo sugli scambi per quanto riguarda: l' effetto globale sul commercio intracomunitario di merci e/o servizi ovvero l' effetto sui settori di attività dell' impresa interessata o ancora l' effetto su tale impresa;
f) secondo quali modalità un giudice nazionale debba procedere ad un raffronto tra gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, derivanti dalla normativa nazionale, e l' obiettivo perseguito da questa normativa.
3) Se l' art. 36 del [OSCURATO:PERSONA] CEE possa in qualche misura applicarsi ad una norma nazionale come quella controversa e, in caso affermativo, come debba avvenire tale applicazione.
4) Se ai fini della soluzione di una qualsiasi delle questioni suddette sia rilevante l' esistenza di deroghe al divieto legislativo di esercitare attività commerciali la domenica".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e del contesto normativo della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
7 Con la prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale si interroga sull' interpretazione della menzionata sentenza B & Q.
8 Va ricordato che, nelle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-312/89, Conforama ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-997) e causa C-332/89, Marchandise ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1027), la Corte ha precisato che l' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso previsto non si applica ad una normativa nazionale che vieti il lavoro domenicale prestato dai lavoratori subordinati.
9 Inoltre, con sentenza pronunciata nella data odierna (causa C-169/91, [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of Stoke-on-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6635), la Corte ha dichiarato che l' articolo 30 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una normativa nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.
10 Un' identica soluzione deve valere per quanto riguarda la prima questione posta nella presente causa.
11 Alla luce della soluzione fornita per tale questione, non occorre statuire sulle altre questioni pregiudiziali.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 9 agosto 1990, dichiara:
L' art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una disciplina nazionale che vieti l' apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.