CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38735/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048K3RZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole dell'erronea motivazione espressa dalla Corte di merito con riferimento all'art. 20 bis cod. pen. per mancata sostituzione della pena inflitta con quella della detenzione domiciliare. Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale del ricorrente - desumibile dalle modalità reato, dal precedente specifico annoverato e dalla mancanza di manifestazioni di resipiscenza - non consente una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva proposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]