CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23172/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la gravata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 dicembre 2024, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di valida querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di furto di merci, aggravato dalla circostanza di cui all'art.625, primo comma, n. 7, cod. pen., presso un esercizio commerciale. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Gorizia, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 336 ss. del codice di rito e 624 cod. pen., per avere il Tribunale dichiarato il non luogo a procedere malgrado l'esistenza di due querele, validamente presentate da soggetti (la dipendente presente al momento del furto e la responsabile dell'esercizio commerciale) legittimati in tal senso dalla legge. 3. Sono state trasmesse a) le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto annullarsi con rinvio la gravata sentenza, non risultando intervenuta la condizione di improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato; ne deriva la necessità di annullare con rinvio la gravata sentenza, per le ragioni di seguito illustrate. - 2. Premesso che il delitto de quo è procedibile a querela della persona offesa, secondo quanto risulta dal combinato disposto degli artt. 624,625, primo comma, n. 7, cod. pen., e 336 ss. del codice di rito, la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su casi di furti commessi in un esercizio commerciale, ha chiarito che la "persona offesa" dal reato è non soltanto il proprietario della res, ma anche colui che risulti titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, tale da comportare l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione del bene stesso (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Pirico', Rv. 272696 - 01). All'origine di siffatta posizione, si pone la pronuncia Sezioni unite della Cassazione (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01), secondo cui «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (in applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela). Nel caso in esame, come ricordato dal ricorrente, sono state tempestivamente presentate due querele, l'una da parte della dipendente [OSCURATO:PERSONA], l'altra da parte della responsabile del punto vendita dell'esercizio commerciale, [OSCURATO:PERSONA]; la prima sporgeva querela su delega orale della seconda (non presente al momento dei fatti). Alla stregua dei principi ricordati, entrambe devono pur sempre considerarsi persone offese, in quanto titolari di una posizione di detenzione qualificata della res sottratta dall'imputato. Posto, dunque, il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. anche Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289 - 01: «ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il direttore dell'esercizio è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice»), è irrilevante il profilo, ritenuto invece decisivo dal Tribunale, della mera delega orale a presentare querela, che la responsabile del punto vendita Tamai aveva conferito alla commessa-cassiera, [OSCURATO:PERSONA], come correttamente osservato dal ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024, P., Rv. 285824 - 01: «ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno»). 2. Dal che deriva la necessità di annullare con rinvio la gravata sentenza, non risultando intervenuta la condizione di improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 2