CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 27347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30547/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 526/2020 R.G.N. 824/2019depositata il 12/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione dell’attore [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria, pure aveva rigettato le richieste del lavoratore, il quale aveva chiesto l’annullamento del licenziamento disciplinare intimatogli da [OSCURATO:SOCIETA]. il 7.5.2018, con le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui ai commi 4 e 7 dell’art. 18 l. 300/1970, e, in subordine, solo risarcitorie previste dal comma 5 della medesima disposizione. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze respingeva il reclamo che il Vestri aveva proposto contro la sentenza di primo grado e condannava il reclamante alla rifusione delle spese del secondo grado, come liquidate, dichiarando sussistenti i presupposti processuali per l’obbligo del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che al lavoratore erano stati contestati i seguenti fatti: a) “Lei, in data 10 ottobre 2017, ha inoltrato alla Segreteria del Direttore della DTP di Firenze una richiesta di locazione su cui aveva apposto una firma falsa del [OSCURATO:PERSONA]. Murgia, ciò al fine di ottenere illegittimamente la locazione di un immobile aziendale”; b) “Lei, nel giorni 9, 10, 16, 19 e 24 ottobre 2017, ha contattato via email e telefonicamente membri dello Staff del Direttore della DTP di Firenze sostenendo falsamente l’esistenza di una Sua richiesta di locazione di immobili RFI firmata dal [OSCURATO:PERSONA]. Murgia”; c) “Lei, in data 24 gennaio 2018, in sede di audizione dinanzi alla Commissione d’Inchiesta aziendale che svolgeva verifiche in merito alla richiesta di locazione sopra citata, ha dichiarato il falso sostenendo falsamente l’esistenza di una Sua richiesta di locazione di immobili RFI firmata dal [OSCURATO:PERSONA]. Murgia” . Quindi, dopo aver confermato la tempestività di tale contestazione, la stessa Corte giungeva alla conclusione, come il primo giudice, che in effetti non fosse mai esistito alcun originale del documento informatico datato 21.7.2017, contenente la richiesta di locazione oggetto di contestazione, ma che esso fosse stato composto dal Vestri apponendo fraudolentemente in calce al testo la firma dell’Ing. Murgia, e ciò al fine illecito di procurarsi un beneficio (la concessione in locazione di un alloggio aziendale) che altrimenti gli sarebbe stato negato. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Ha resistito l’intimata con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 132 n. 4 e 359 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc.”, per non avere la Corte territoriale dimostrato di aver effettivamente e nuovamente rivalutato la controversia alla stregua delle ragioni di gravame sottoposte al suo vaglio, limitandosi, invero, a formulare in modo apodittico, oltre che parziale, meri richiami alle motivazioni della sentenza di primo grado. 2. Con il secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 115 e 116 cpc e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”. 3. Con il terzo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 113 cpc e 64 e 66, comma 2, ccnl settore Mobilità/[OSCURATO:PERSONA] del 2016, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”. 4. Il primo motivo è infondato. 4.1. Com’è agevolmente riscontrabile, la decisione gravata, dopo aver dato conto compiutamente dell’iter processuale (cfr. pagg. 1-5 della stessa), ha poi esposto le censure rivolte alla pronuncia del Tribunale dall’allora reclamante “sia per avere ritenuto la contestazione tempestiva, sia nel merito per avere affermato la fondatezza degli addebiti” (cfr. pagg. 5-6 della stessa). Indi, ha spiegato le ragioni della propria decisione, prima, sul motivo di reclamo circa la tempestività della contestazione disciplinare (pagg. 7-8), poi, circa la confermata fondatezza degli addebiti rivolti al lavoratore, peraltro, all’esito dell’escussione quale teste del tecnico informatico, che era stata ritenuta indispensabile dalla Corte territoriale, così rispondendo ai rilievi difensivi del reclamante (cfr. pagg. 8-13 della sua sentenza). 4.2. A fronte di una decisione così esaustivamente motivata, il ricorrente per cassazione neppure ha specificato nel primo motivo i passi dell’impugnata sentenza che consterebbero di “meri richiami alle motivazioni della sentenza di primo grado”(cfr. Cass. civ., sez. III, 3.11.2021, n. 31314). In ogni caso, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, la sentenza di appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem qualora si r isolva in una acritica adesione alla decisione di primo grado e senza che emerga una effettiva valutazione –alla quale è tenuto il giudice di secondo grado – della infondatezza dei motivi del gravame specificamente prospettati e adeguatamente svolti dall’appellante a confutazione della sentenza di prime cure (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, 22.6.2022, n. 20107; id., 20.8.2021, n. 23260). Ma tanto non è dato riscontrarsi assolutamente nella decisione qui gravata. 5. Inammissibile è il secondo motivoper difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., anche sotto il profilo della sua aderenza a quanto effettivamente considerato dai giudici del reclamo. 5.1. L’esposizione di tale censura contiene, infatti, mere e generiche asserzioni, quale quella che: “Il datore di lavoro non ha provato il fatto oggetto di contestazione disciplinare, né può valere a supplire detta carenza la sola dichiarazione del tecnico informatico escusso ritenuta verosimilmente attendibile, nonostante le evidenti ragioni di conflitto di interessi venutisi a creare con il ricorrente, sulla scorta di una narrazione dei fatti che non ha, peraltro, trovato alcun riscontro a livello probatorio all’esito della comparazione e del raffronto con le dichiarazioni degli altri dipendenti presenti nei locali aziendali il giorno dell’asserito episodio di falsificazione”. E’ agevole verificare, per vero, chela Corte distrettuale non ha formato il suo convincimento solo in base alla deposizione del tecnico informatico [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza ha preso sì in considerazione, ma quasi alla fine (cfr. pagg. 11-12) di un puntiglioso e approfondito riesame di tutte le emergenze processuali, comprese le molto differenti versioni fornite nel tempo dallo stesso Vestri circa la materiale formazione del documento informatico in contestazione (cfr. pag. 11). 5.2. A detta del ricorrente, inoltre, in aperta violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., il giudice di appello avrebbe “ritenuto che la dichiarazione del Direttore di non apposizione della firma pure riconosciuta fosse da intendere bastevole ai fini della sussistenza di un fatto grave da ricondurre nell’alveo della giusta causa di licenziamento, e per ciò stesso sufficiente ad escludere ogni più approfondita verifica circa le evidenze probatorie di parte datoriale in merito alla valutazione, in primis, del grave fatto addebitato al ricorrente e, di conseguenza, la corretta applicazione della sanzione inflitta”. L’impugnante non considera che la Corte d’appello, per reputare dimostrato quanto a lui ascritto, non ha ritenuto sufficiente ciò che aveva dichiarato il Murgia quale teste, ma ha di nuovo estesamente e capillarmente riesaminato tutte le risultanze a disposizione, concludendo “che a smentire in maniera decisiva la prospettazione del reclamante siano i dati relativi alla presenza in ufficio sua e dell’Ing. Murgia” in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia la data di formazione apparente del documento recante la richiesta oggetto di addebito); dati che la Corte stessa ha tratto dai prospetti relativi alla presenza di entrambi, ossia, da documenti in atti (cfr. in extensopag. 12 della sua sentenza). 5.3. Il ricorrente, infine, non spiega sotto quale profilo la Corte di merito avrebbe violato il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., e i rilievi circa la pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. sono parimenti del tutto generici.Al riguardo va ricordato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116c.p.c. (Cass. Sez. Un. 20867/2020) . 6. E’ infine inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. 6.1. In esso il ricorrente prospetta anzitutto, piuttosto confusamente, questioni del tutto nuove, relative a talune norme del CCNL ritenuto applicabile, ma non trattate assolutamente nella sentenza gravata, anche perché non risulta che fossero state oggetto dei motivi di reclamo. Si tratta, perciò, di questioni che non possono essere introdotte in questa sede di legittimità. Infatti, secondo un consolidato indirizzo di legittimità, in materia di ricorso per cassazione i motivi –a pena di inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. trib., 8.4.2022, n. 11468; id., sez. I, 2.9.2021, n. 23792). 6.2. Lo sviluppo della stessa censura, poi, torna a far valere la tesi del falso, per così dire, innocuo; tesi che la Corte di merito aveva, invece, preso in considerazione, osservando che: “Né ha alcun rilievo la circostanza che, come assume la difesa attrice, il falso non fosse idoneo a conseguire al suo autore il risultato sperato: anche assumendo in fatto per pura ipotesi (giacché la circostanza è priva di necessità di qualunque riscontro) un simile inidoneità, resta comunque la gravità obiettiva di una condotta dolosamente preordinata a trarre in inganno, con mezzi fraudolenti, la datrice di lavoro. Una condotta quindi ex se tale da pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario, integrando una giusta causa di recesso”. 7. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del