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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16228/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.1.

Con sentenza del 10 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 26 gennaio 2024,appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 474, 648e 517 cod. pen. in relazione ai capi di abbigliamento recanti il marchio VespaPiaggio e K-Way, confermando il giudizio di responsabilità per gli stessi reati, conriferimento agli altri marchi di fabbrica indicati nel capo di imputazione, erideterminando la pena inflitta.2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato sulla base di cinque motivi con i quali eccepisce:violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 97, comma 1 e 4, cod.proc. pen., 111 Cost., 6, § 3, lett. b) ed e) CEDU per il rigetto dell’eccezione dinullità del giudizio di primo grado e per l’omessa rinnovazione istruttoria, in quantol’imputato non era stato concretamente assistito da un difensore e non avevapotuto articolare richieste istruttorie (il difensore di fiducia, presso il quale il Daiaveva eletto domicilio, non aveva partecipato alle udienze, disinteressandosi delprocesso, e l’attività difensiva era stata espletata di volta in volta da un difensoredi ufficio);vizio di motivazione, in relazione all’art. 420-bis cod. proc. pen. per avere lacorte territoriale ritenuto che l’imputato avesse avuto conoscenza del processosulla base di dati formali ed astratti, dichiarandone ingiustificatamente l’assenza,senza alcuna verifica concreta del rapporto tra cliente e difensore e della effettivavolontà di non presenziare al processo;vizio di motivazione e violazione di legge per avere la corte di meritoconfermato la responsabilità penale del Dai in ordine alla contraffazione delmarchio Emoji, in difetto di prove in tal senso e, in particolare, di una perizia cheaccertasse l’illecito;vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione di provedocumentali, attinenti agli acquisiti della merce sequestrata, e dichiarative sucircostanze necessarie per dimostrare la buona fede dell’imputato e la legittimaprovenienza dei capi di abbigliamento;vizio di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante la riconosciuta particolaretenuità della condotta di ricettazione ed il ridimensionamento in appello dellaresponsabilità penale.2.1.

Con memoria difensiva pervenuta con pec del 1 aprile 2015, il ricorrenteha puntualizzato i motivi di impugnazione, insistendo per l’accoglimento delricorso.3.

Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.4.

Occorre in primo luogo rilevare che l’eccezione di nullità della sentenza diprimo grado (parte del primo motivo di ricorso) nonché le questioni relativeall’erronea dichiarazione dell’assenza in primo grado ed alla violazione dell’art.420-bis cod. proc. pen. (secondo motivo) risultano estranee all’appello e nonproponibili in sede di legittimità; è inammissibile, infatti, il motivo di ricorso percassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta inappello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando"punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, sui quali si èformato il giudicato in forza del principio del tantum devolutum quantumappellatum.5.

Il primo (in parte), il terzo e il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, riguardando la valutazione del compendio probatorio, ritenuto,per un verso, insufficiente, per affermare la responsabilità penale dell’imputato inordine ai reati ascritti e, in particolare, alla condotta di contraffazione di merce conmarchio Emoji; per altro verso, carente di una compiuta attività difensiva in primogrado, ostacolata dal colpevole disinteresse del difensore di fiducia dell’epoca, conconseguente necessità di rinnovazione istruttoria.Correttamente la corte territoriale ha rilevato che la mancata partecipazioneal giudizio di primo grado da parte del difensore di fiducia dell’imputato attiene airapporti tra cliente e legale (sotto il profilo deontologico e di responsabilitàprofessionale) e non inficia la regolarità del procedimento, in relazione ancheall’attività istruttoria espletata.[OSCURATO:PERSONA], a seguito della notifica del verbale di conclusione delle indaginipreliminari, aveva nominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia peril processo in oggetto, con la conseguenza era suo onere relazionarsi conquest’ultimo per avere notizie del processo e per elaborare una comune strategiadifensiva (sull’onere dell’imputato di attivarsi per tenere contatti informativi con ilproprio difensore sullo sviluppo del procedimento, cfr. Sez. 4, n. 10238 del03/03/2020, Ginevra, Rv. 278648 – 01).Di conseguenza, la richiesta di rinnovazione istruttoria – basatasull’inadeguato espletamento di attività difensiva nel corso del giudizio di primogrado – è stata a ragione disattesa.6.

In ogni caso, la corte di merito ha esaminato la documentazione allegataall’atto di appello, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, con argomentazioniche si sottraggono a censure di legittimità per la coerenza logica del ragionamento;ugualmente, le prove dichiarative richieste sono risultate ultronee, per la limitatavalenza confermativa dei documenti prodotti (è stata rilevata, in particolare, lamancata corrispondenza dei beni indicati nelle fatture con la merce sequestrata).La contraffazione dei marchi per cui vi è stata conferma della condanna diprimo grado, in relazione ai reati contestati, ha trovato riscontro in deduzioni dicarattere logico (le mere rassicurazioni del rappresentante che avrebbe fornito icapi di abbigliamento non potevano ritenersi sufficienti a garantire l’originalità deimarchi, tenendo conto che non si trattava di soggetto incaricato della distribuzionedei prodotti originali e che l’imputato era un imprenditore del settore, in grado divalutare le caratteristiche della merce) e nelle prove acquisite (consulenze diparte, rilievi dei militari operanti, documenti acquisiti con il consenso del difensoredell’imputato – pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).7.

Con motivazione immune da vizi logici la corte territoriale ha infine negatodi qualificare come priva di offensività la condotta attribuita al ricorrente, sullabase di indici plausibili della esclusione della particolare tenuità del fatto (reaticommessi nell’ambito di attività imprenditoriale, numero consistenti di capi diabbigliamento, pluralità di marchi contraffatti).8.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, cheha insistito nell’accoglimento del ricorso.1. Con sentenza del 10 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 26 gennaio 2024,appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 474, 648e 517 cod. pen. in relazione ai capi di abbigliamento recanti il marchio VespaPiaggio e K-Way, confermando il giudizio di responsabilità per gli stessi reati, conriferimento agli altri marchi di fabbrica indicati nel capo di imputazione, erideterminando la pena inflitta.2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia dell’imputato sulla base di cinque motivi con i quali eccepisce:violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 97, comma 1 e 4, cod.proc. pen., 111 Cost., 6, § 3, lett. b) ed e) CEDU per il rigetto dell’eccezione dinullità del giudizio di primo grado e per l’omessa rinnovazione istruttoria, in quantol’imputato non era stato concretamente assistito da un difensore e non avevapotuto articolare richieste istruttorie (il difensore di fiducia, presso il quale il Daiaveva eletto domicilio, non aveva partecipato alle udienze, disinteressandosi delprocesso, e l’attività difensiva era stata espletata di volta in volta da un difensoredi ufficio);vizio di motivazione, in relazione all’art. 420-bis cod. proc. pen. per avere lacorte territoriale ritenuto che l’imputato avesse avuto conoscenza del processosulla base di dati formali ed astratti, dichiarandone ingiustificatamente l’assenza,senza alcuna verifica concreta del rapporto tra cliente e difensore e della effettivavolontà di non presenziare al processo;vizio di motivazione e violazione di legge per avere la corte di meritoconfermato la responsabilità penale del Dai in ordine alla contraffazione delmarchio Emoji, in difetto di prove in tal senso e, in particolare, di una perizia cheaccertasse l’illecito;vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione di provedocumentali, attinenti agli acquisiti della merce sequestrata, e dichiarative sucircostanze necessarie per dimostrare la buona fede dell’imputato e la legittimaprovenienza dei capi di abbigliamento;vizio di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante la riconosciuta particolaretenuità della condotta di ricettazione ed il ridimensionamento in appello dellaresponsabilità penale.2.1. Con memoria difensiva pervenuta con pec del 1 aprile 2015, il ricorrenteha puntualizzato i motivi di impugnazione, insistendo per l’accoglimento delricorso.3. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.4. Occorre in primo luogo rilevare che l’eccezione di nullità della sentenza diprimo grado (parte del primo motivo di ricorso) nonché le questioni relativeall’erronea dichiarazione dell’assenza in primo grado ed alla violazione dell’art.420-bis cod. proc. pen. (secondo motivo) risultano estranee all’appello e nonproponibili in sede di legittimità; è inammissibile, infatti, il motivo di ricorso percassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta inappello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando"punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, sui quali si èformato il giudicato in forza del principio del tantum devolutum quantumappellatum.5. Il primo (in parte), il terzo e il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, riguardando la valutazione del compendio probatorio, ritenuto,per un verso, insufficiente, per affermare la responsabilità penale dell’imputato inordine ai reati ascritti e, in particolare, alla condotta di contraffazione di merce conmarchio Emoji; per altro verso, carente di una compiuta attività difensiva in primogrado, ostacolata dal colpevole disinteresse del difensore di fiducia dell’epoca, conconseguente necessità di rinnovazione istruttoria.Correttamente la corte territoriale ha rilevato che la mancata partecipazioneal giudizio di primo grado da parte del difensore di fiducia dell’imputato attiene airapporti tra cliente e legale (sotto il profilo deontologico e di responsabilitàprofessionale) e non inficia la regolarità del procedimento, in relazione ancheall’attività istruttoria espletata.[OSCURATO:PERSONA], a seguito della notifica del verbale di conclusione delle indaginipreliminari, aveva nominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia peril processo in oggetto, con la conseguenza era suo onere relazionarsi conquest’ultimo per avere notizie del processo e per elaborare una comune strategiadifensiva (sull’onere dell’imputato di attivarsi per tenere contatti informativi con ilproprio difensore sullo sviluppo del procedimento, cfr. Sez. 4, n. 10238 del03/03/2020, Ginevra, Rv. 278648 – 01).Di conseguenza, la richiesta di rinnovazione istruttoria – basatasull’inadeguato espletamento di attività difensiva nel corso del giudizio di primogrado – è stata a ragione disattesa.6. In ogni caso, la corte di merito ha esaminato la documentazione allegataall’atto di appello, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, con argomentazioniche si sottraggono a censure di legittimità per la coerenza logica del ragionamento;ugualmente, le prove dichiarative richieste sono risultate ultronee, per la limitatavalenza confermativa dei documenti prodotti (è stata rilevata, in particolare, lamancata corrispondenza dei beni indicati nelle fatture con la merce sequestrata).La contraffazione dei marchi per cui vi è stata conferma della condanna diprimo grado, in relazione ai reati contestati, ha trovato riscontro in deduzioni dicarattere logico (le mere rassicurazioni del rappresentante che avrebbe fornito icapi di abbigliamento non potevano ritenersi sufficienti a garantire l’originalità deimarchi, tenendo conto che non si trattava di soggetto incaricato della distribuzionedei prodotti originali e che l’imputato era un imprenditore del settore, in grado divalutare le caratteristiche della merce) e nelle prove acquisite (consulenze diparte, rilievi dei militari operanti, documenti acquisiti con il consenso del difensoredell’imputato – pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).7. Con motivazione immune da vizi logici la corte territoriale ha infine negatodi qualificare come priva di offensività la condotta attribuita al ricorrente, sullabase di indici plausibili della esclusione della particolare tenuità del fatto (reaticommessi nell’ambito di attività imprenditoriale, numero consistenti di capi diabbigliamento, pluralità di marchi contraffatti).8. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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