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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50414/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dai reati di molestia e minaccia con la formula "perché il fatto non sussiste"; lette le memorie del difensore della parte civile a sostegno del motivo di ricorso e del difensore dell'imputato che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di travisamento della prova "per omissione", si risolve in doglianze di fatto e, inoltre, è volto a prefigurare una diversa valutazione del quadro probatorio; Considerato che nel medesimo vizio incorre la memoria difensiva della parte civile tutta incentrata, anch'essa, nel demandare alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali quando, invece, la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dai reati di molestia e minaccia con la formula "perché il fatto non sussiste"; lette le memorie del difensore della parte civile a sostegno del motivo di ricorso e del difensore dell'imputato che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di travisamento della prova "per omissione", si risolve in doglianze di fatto e, inoltre, è volto a prefigurare una diversa valutazione del quadro probatorio; Considerato che nel medesimo vizio incorre la memoria difensiva della parte civile tutta incentrata, anch'essa, nel demandare alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali quando, invece, la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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