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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1981

Cassazione n. 09524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1981 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di discussione in data 05/02/2024, quest'ultima non scrutinabile per tardività d proposizione, di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atl:enuanti generiche: il motivo è aspecifico e manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 ("non si ravvisa alcun elemento positivamente apprezzabile ... non avendo l'imputato mostrato alcuna forma di ravvedimento e tenuto conto sua delle modalità della condotta perpetrata ai danni di soggetto particolarmente vulnerabile sia della mancata restituzione delle carte di credito"); ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena: il motivo è aspecifico e manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 ("l'imputato non può godere della sospensione condizionale, avendo riportato una condanna ad una pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ..."); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1981 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I V [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di discussione in data 05/02/2024, quest'ultima non scrutinabile per tardività d proposizione, di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze atl:enuanti generiche: il motivo è aspecifico e manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 ("non si ravvisa alcun elemento positivamente apprezzabile ... non avendo l'imputato mostrato alcuna forma di ravvedimento e tenuto conto sua delle modalità della condotta perpetrata ai danni di soggetto particolarmente vulnerabile sia della mancata restituzione delle carte di credito"); ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena: il motivo è aspecifico e manifestamente infondato avuto riguardo alle ragioni indicate a pag. 5 ("l'imputato non può godere della sospensione condizionale, avendo riportato una condanna ad una pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ..."); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09524/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris