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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36552/2021

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],WAN; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] <4 0144.. i,4.01,11.1/ ere et,C.:- h> 4142,.. . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Sassari ha rigettato l'istanza di riesame dagli stessi proposta avverso l'ordinanza con cui il Gip di Sassari ha disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 110, 73, comma 1-bis e 4, d.P.R. 309/90, con cui chiedevano la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari o con altra meno gravosa.

2. I prevenuti sono stati tratti in arresto il 18/02/21 per la detenzione di 10.200 grammi di marijuana; Porceddu e Sanna anche, rispettivamente, di 75 e 25 grammi di cocaina.

Dal verbale di arresto risulta che Porceddu e Rivano venivano sorpresi mentre trasportavano, a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del Rivano e dallo stesso condotta, il predetto quantitativo di stupefacente che, come appreso dalle conversazioni intercettate, era stato poco prima acquistato dai predetti con la collaborazione del Sanna, anch'egli fermato, il quale, a bordo di un'altra autovettura, aveva svolto il ruolo di "apripista" durante il trasporto dello stupefacente al fine di eludere eventuali controlli delle Forze dell'ordine.

La perquisizione, estesa all'abitazione degli indagati, ha consentito di rinvenire in quelle del Porceddu e del Sanna ulteriori quantitativi di stupefacente e un bilancino di precisione in quellain uso al Rivano.

3. I ricorsi constano di due motivi con cui, rispettivamente, si deducono:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il divario tra l'oggetto del procedimento e l'oggetto dell'ordinanza impugnata; il divario tra le fonti probatorie del procedimento e quelle dell'ordinanza impugnata; assoluta non corrispondenza tematica.

3.2. Inosservanza della legge penale incriminatrice del possesso della marijuana.

4. il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità dai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perchè del tutto aspecifici, oltre che manifestamente infondati.

Dall'intesa attività di osservazione, peclinamento ed intercettazione di conversazioni, dal linguaggio criptico, emergeva l'esistenza di un vivace traffico di stupefacenti nel quale erano coinvolti anche gli odierni indagati e dei legami tra questi ultimi e alcuni noti pluripregiudicati per reati di spaccio di stupefacenti.

Le attività di pedinamento permettevano di constatare che il Rivano (militare in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]) metteva a disposizione la propria auto per le attività di vendita delle sostanze e per i contatti con i fornitori e gli acquirenti.

La pizzeria del Porceddu, con scarso afflusso di clienti durante l'orario di apertura, diveniva luogo di ritrovo di numerosi giovani dopo le 22.30, nonostante il locale fosse formalmente chiuso. [OSCURATO:PERSONA], suocero del Porceddu, metteva a disposizione la propria abitazione per l'occultamento della sostanza stupefacente destinata alla vendita.

Dalle attività di indagine, è altresì emerso che i prevenuti sono stati coinvolti in numerosi episodi di spaccio di stupefacenti; che le donne, conviventi conti odierni indagati, erano al corrente delle attività illecite; che il Porceddu risulta proprietario di alcuni immobili in [OSCURATO:PERSONA] e che ha rilevato una pizzeria e un circolo ricreativo, situati nello stesso centro.

2. A fronte di tali emergenze fattuali - non contestate dagli indagati, i quali, in sede di riesame, si soffermavano unicamente sulle esigenze cautelari e, segnatamente, sul pericolo di reiterazione delle condotte criminose - il Tribunale di Sassari, con motivazione corretta e congrua, ha in primo luogo evidenziato che in base alle pene edittali previste per ciascuno dei delitti a giudizio, era "assai improbabile" che gli indagati, al termine del processo, avrebbero potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Inoltre, la gravità delle condotte delittuose, dimostrata dalla quantità di stupefacente detenuto, i legami con noti pregiudicati, emersi dalle attività di polizia giudiziaria, ed ancora il perpetrarsi sistematico delle attività di spaccio quantomeno dal novembre 2020, facevano propendere per la concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza.

Ha altresì rimarcato che la gradata misura degli arresti domiciliari, pur se accompagnata da strumenti elettronici di rilevazione, non appariva congrua per fronteggiare il pericolo di reiterazione di analoghi reati, stante la conoscenza / connivenza dei familiari rispetto all'attività illecita cui erano dediti i loro congiunti, tanto che vi erano stati episodi di spaccio nelle adiacenze delle abitazioni rispettivamente in uso e che il Sanna aveva consentito di occultare a casa sua la sostanza destinata allo spaccio.

Il coinvolgimento della "sfera domestica" era perciò ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva.

Infine, le indagini espletate avevano posto in luce l'elevata capacità di approvvigionamento degli indagati, derivante d& loro attivo e pieno inserimento nell'ambiente del narcotraffico, che l'eventuale detenzione domiciliare non sarebbe stata idonea ad impedire.

Queste le approfondite considerazioni dell'impugnata ordinanza.

4. Lo schematico atto di impugnazione non si confronta affatto con le su esposte argomentazioni, tanto da incorrere nel vizio di aspecificità e genericità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

La cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla'rt.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.

Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M hetti t ' •:-. `,..

DEPOS1TAT N C NeEt LEICh ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],WAN; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] <4 0144.. i,4.01,11.1/ ere et,C.:- h> 4142,.. . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Sassari ha rigettato l'istanza di riesame dagli stessi proposta avverso l'ordinanza con cui il Gip di Sassari ha disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 110, 73, comma 1-bis e 4, d.P.R. 309/90, con cui chiedevano la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari o con altra meno gravosa. 2. I prevenuti sono stati tratti in arresto il 18/02/21 per la detenzione di 10.200 grammi di marijuana; Porceddu e Sanna anche, rispettivamente, di 75 e 25 grammi di cocaina. Dal verbale di arresto risulta che Porceddu e Rivano venivano sorpresi mentre trasportavano, a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del Rivano e dallo stesso condotta, il predetto quantitativo di stupefacente che, come appreso dalle conversazioni intercettate, era stato poco prima acquistato dai predetti con la collaborazione del Sanna, anch'egli fermato, il quale, a bordo di un'altra autovettura, aveva svolto il ruolo di "apripista" durante il trasporto dello stupefacente al fine di eludere eventuali controlli delle Forze dell'ordine. La perquisizione, estesa all'abitazione degli indagati, ha consentito di rinvenire in quelle del Porceddu e del Sanna ulteriori quantitativi di stupefacente e un bilancino di precisione in quellain uso al Rivano. 3. I ricorsi constano di due motivi con cui, rispettivamente, si deducono: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il divario tra l'oggetto del procedimento e l'oggetto dell'ordinanza impugnata; il divario tra le fonti probatorie del procedimento e quelle dell'ordinanza impugnata; assoluta non corrispondenza tematica. 3.2. Inosservanza della legge penale incriminatrice del possesso della marijuana. 4. il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità dai ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perchè del tutto aspecifici, oltre che manifestamente infondati. Dall'intesa attività di osservazione, peclinamento ed intercettazione di conversazioni, dal linguaggio criptico, emergeva l'esistenza di un vivace traffico di stupefacenti nel quale erano coinvolti anche gli odierni indagati e dei legami tra questi ultimi e alcuni noti pluripregiudicati per reati di spaccio di stupefacenti. Le attività di pedinamento permettevano di constatare che il Rivano (militare in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA]) metteva a disposizione la propria auto per le attività di vendita delle sostanze e per i contatti con i fornitori e gli acquirenti. La pizzeria del Porceddu, con scarso afflusso di clienti durante l'orario di apertura, diveniva luogo di ritrovo di numerosi giovani dopo le 22.30, nonostante il locale fosse formalmente chiuso. [OSCURATO:PERSONA], suocero del Porceddu, metteva a disposizione la propria abitazione per l'occultamento della sostanza stupefacente destinata alla vendita. Dalle attività di indagine, è altresì emerso che i prevenuti sono stati coinvolti in numerosi episodi di spaccio di stupefacenti; che le donne, conviventi conti odierni indagati, erano al corrente delle attività illecite; che il Porceddu risulta proprietario di alcuni immobili in [OSCURATO:PERSONA] e che ha rilevato una pizzeria e un circolo ricreativo, situati nello stesso centro. 2. A fronte di tali emergenze fattuali - non contestate dagli indagati, i quali, in sede di riesame, si soffermavano unicamente sulle esigenze cautelari e, segnatamente, sul pericolo di reiterazione delle condotte criminose - il Tribunale di Sassari, con motivazione corretta e congrua, ha in primo luogo evidenziato che in base alle pene edittali previste per ciascuno dei delitti a giudizio, era "assai improbabile" che gli indagati, al termine del processo, avrebbero potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena. Inoltre, la gravità delle condotte delittuose, dimostrata dalla quantità di stupefacente detenuto, i legami con noti pregiudicati, emersi dalle attività di polizia giudiziaria, ed ancora il perpetrarsi sistematico delle attività di spaccio quantomeno dal novembre 2020, facevano propendere per la concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza. Ha altresì rimarcato che la gradata misura degli arresti domiciliari, pur se accompagnata da strumenti elettronici di rilevazione, non appariva congrua per fronteggiare il pericolo di reiterazione di analoghi reati, stante la conoscenza / connivenza dei familiari rispetto all'attività illecita cui erano dediti i loro congiunti, tanto che vi erano stati episodi di spaccio nelle adiacenze delle abitazioni rispettivamente in uso e che il Sanna aveva consentito di occultare a casa sua la sostanza destinata allo spaccio. Il coinvolgimento della "sfera domestica" era perciò ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva. Infine, le indagini espletate avevano posto in luce l'elevata capacità di approvvigionamento degli indagati, derivante d& loro attivo e pieno inserimento nell'ambiente del narcotraffico, che l'eventuale detenzione domiciliare non sarebbe stata idonea ad impedire. Queste le approfondite considerazioni dell'impugnata ordinanza. 4. Lo schematico atto di impugnazione non si confronta affatto con le su esposte argomentazioni, tanto da incorrere nel vizio di aspecificità e genericità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla'rt.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M hetti t ' •:-. `,.. DEPOS1TAT N C NeEt LEICh ,
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