CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccatadi Latina n. 2241/18/2023, depositata in data 18.4.2023Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8.4.2026, dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. [OSCURATO:PERSONA] di Latina, a seguito di verifica fiscale condotta dallaGuardia di Finanza, aveva emesso nei confronti della società Riccadomus GroupNumero registro generale 23169/2023Numero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 10212/2026s.r.l. avviso di accertamento n. TKF0315002189, relativo all’anno d’impostaData pubblicazione 19/04/20262013, con il quale recuperava a tassazione maggiori ricavi per l’ammontare di6.780.222,81, a fronte dei quali riconosceva maggiori costi nell’ammontare di €608.399,85, con maggior reddito di impresa accertato, quindi, nella somma di €6.171.822,96.2. Proposto ricorso da parte del legale rappresentate pro tempore, venivarappresentato dall’Ufficio, costituito in giudizio, che, successivamente allapresentazione del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata dichiarata fallita dalTribunale di Latina con sentenza n. 35/2017, depositata in data 21/04/2017, conconseguente nomina del curatore fallimentare. La CTP di Latina, stante ilfallimento della società, dichiarava dapprima l’interruzione del processo e poi, aseguito della presentazione, da parte della società, in persona dell’exrappresentante legale, di istanza di trattazione, l’estinzione del giudizio, ritenutal’inammissibilità dell’istanza, per difetto di legittimazione ad agire ex art.43,comma 1, l. fall., avendo il curatore omesso di promuovere detto ricorso non perinerzia, ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la suautilità per la massa dei creditori (richiamando Cass. n. 8132 del 2018).3. Avverso l’indicata sentenza della CTP di Latina, la società, in personadell’ex rappresentante legale, proponeva ricorso in appello sulla base di un unicomotivo, fondato sulla dedotta carenza di motivazione, e l’Ufficio si costituiva ingiudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’atto di appello, percarenza di interesse ex art. 100 c.p.c., in quanto parte appellante si era limitataa censurare la sentenza della CTP di Latina per aver dichiarato l’estinzione delgiudizio, senza tuttavia al contempo riproporre le eccezioni sollevate nel ricorsodi primo grado che, dunque, dovevano ritenersi rinunciate. La Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina - accoglieva ilmotivo di appello della società fallita e rimetteva il giudizio alla Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Latina, ritenendo che il contribuente dichiarato fallitomantenga la legittimazione straordinaria ad impugnare gli atti impositivi, nelcaso in cui, gli organi della procedura concorsuale siano rimasti inerti dinanzi allaloro notifica e, ai sensi dell’art. 59, D.lgs. n. 546/92, rinviando il giudizio algiudice di primo grado.Numero registro generale 23169/2023Numero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 10212/2026Data pubblicazione 19/04/20264. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, affidato a un motivo; è rimastaintimata la società Riccadomus.Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c., partericorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsaapplicazione dell’art. 59 del D.lgs. n. 546/92.Deduce la ricorrente che erroneamente la CGT di secondo grado del Lazio harinviato la causa alla CGT di primo grado di Latina, ritenendo che detta Corte,dichiarando il difetto di legittimazione ad agire della società fallita, avesseprecluso alla fallita l’esercizio della tutela dei propri diritti di difesa, in quanto icasi che comportano la rimessione del processo in primo grado sono tassativi etra questi non rientra l’ipotesi di estinzione del giudizio per difetto dilegittimazione ad agire del ricorrente.1.1.Il motivo è fondato.L’art. 59 del d.lgs. n. 546/92 prevede: “1. La commissione tributariaregionale rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che haemesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara lacompetenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quandoriconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è statoregolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenzaimpugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sededi reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che ilcollegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamentecomposto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudicedi primo grado. 2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte digiustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando,ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado. 3. Dopo che lasentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata ingiudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, neisuccessivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo allaNumero registro generale 23169/2023Numero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 10212/2026Data pubblicazione 19/04/2026segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità diriassunzione ad istanza di parte”.Le cause di rimessione della lite in primo grado hanno carattere tassativo enon sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, nè può ritenersiapplicabile al caso di specie la fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 59 citato(“quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, hadichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimentopresidenziale”), tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità, rispetto al quale non vi sono motivi per discostarsi, in base al qualein tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissioneprovinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissionetributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nelmerito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e nonostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a nontrovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che unaquestione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e nonanche che venga decisa da entrambi (cfr. Cass. 15530 del 2010).Non può, quindi, ritenersi applicabile al caso di specie la fattispecie di cui allalettera c) dell’art. 59 citato (“quando riconosce che la sentenza impugnata,erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamocontro il provvedimento presidenziale”). Infatti, in base alla tassatività dellecause di rimessione, la fattispecie deve ritenersi circoscritta alla declaratoria diestinzione effettuata in sede di reclamo, e non al diverso caso in cui l’estinzionesia dichiarata con sentenza. Invero, in quest’ultima ipotesi non si verifica alcunsalto del primo grado di giurisdizione, essendovi stata la trattazione della causadavanti al collegio, cosa che invece non avviene nel reclamo.In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguenterimessione delle ulteriori valutazioni al giudice di merito, sulla base delconsolidato orientamento di legittimità, per il quale qualora i presupposti di unrapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, ilcontribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo puòNumero registro generale 23169/2023Numero sezionale 2975/2026Numero di raccolta generale 10212/2026Data pubblicazione 19/04/2026impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenutodall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e sempliceinerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbianodeterminato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, ildifetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, viziosuscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.(Cass. Sez. U., 28/04/2023, n. 11287, Rv. 667457 - 01)Di conseguenza, solo nel caso in cui i presupposti del rapporto d'imposta sisiano formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ove il curatore si sialegittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole, ancorché il curatore non abbiaproposto gravame, non sussistendo il presupposto dell'inerzia assoluta (Cass.Sez. 5, 05/04/2025, n. 9010, Rv. 674492 - 01). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, indiversa composizione per gli ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazionedelle spese relative anche al presente grado di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]