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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25153/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIdato avviso alle parì.i-L udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 479, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu °cuti dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIdato avviso alle parì.i-L udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 479, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu °cuti dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 25153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris