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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 49151/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata il 3 novembre 2023 da parte della difesa avv. [OSCURATO:PERSONA] che rivolge critiche al provvedimento che ha disposto l'invio del procedimento alla settima sezione penale rilevando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, come già aveva effettuato il primo giudice, ha valorizzato, non il solo dato quantitativo di volta in volta ceduto nell'arco di una intera giornata e per più mesi senza soluzione di continuità, ma anche il contesto in cui il ricorrente operava apprezzato quale "piazza di spaccio" adeguatamente strutturata con vedette e ripartizione di ruoli; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria inviata il 3 novembre 2023 da parte della difesa avv. [OSCURATO:PERSONA] che rivolge critiche al provvedimento che ha disposto l'invio del procedimento alla settima sezione penale rilevando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, come già aveva effettuato il primo giudice, ha valorizzato, non il solo dato quantitativo di volta in volta ceduto nell'arco di una intera giornata e per più mesi senza soluzione di continuità, ma anche il contesto in cui il ricorrente operava apprezzato quale "piazza di spaccio" adeguatamente strutturata con vedette e ripartizione di ruoli; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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