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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07478/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 75/ RG 25444 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Babacar_avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che il ricorso invece attiene al trattamento sanzionatorio senza indicare che esso sia illegale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] a estensora [OSCURATO:PERSONA] E DEPOSITAT .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 75/ RG 25444 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Babacar_avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia dell'imputato ai motivi di appello eccetto quello sulla pena; esaminati gli atti; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che il ricorso invece attiene al trattamento sanzionatorio senza indicare che esso sia illegale ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso, disposta de plano, con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] a estensora [OSCURATO:PERSONA] E DEPOSITAT . W1 CAt\sr::;L' '-
Sentenza Cassazione n. 07478/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris