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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07278/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata con sentenza del Tribunale di Lucca in data 4 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e tentata violenza privata aggravata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina e alla valutazione dell'elemento soggettivo.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata violenza privata e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il giudizio di attendibilità della persona offesa è stato condotto dalla sentenza impugnata prendendo in considerazione tutti gli elementi di dubbio prospettati dall'appellante, esaminandoli e superandoli con argomenti che non presentano manifeste illogicità e trovano corrispondenza sia nel tenore intrinseco delle dichiarazioni della persona offesa, sia nei riscontri ottenuti attraverso autonome testimonianze; inoltre, la Corte territoriale si è fatta carico di considerare l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa nelle fasi immediatamente successive alla commissione dei reati, fornendo spiegazione logica circa la tardività sia della denuncia sporta sia del ricorso alle cure mediche (in ragione dei timori di ulteriori pregiudizi e pericoli), mettendo in luce contemporaneamente la carenza di intenti calunniatori, come si desumeva dall'evidente tentativo della persona offesa di ridimensionare l'episodio e i pregiudizi patrimoniali sofferti (svalutando il valore dei beni sottratti).

Rispetto a tale assetto motivazionale, il ricorrente si diffonde nel citare precedenti giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con le ragioni indicate dalla sentenza impugnata.

1.2. Il secondo motivo è del tutto generico e reiterativo, avendo la Corte territoriale specificato la connessione spazio temporale tra l'episodio aggressivo (e lesivo) e la sottrazione dei beni (del resto ammessa dallo stesso imputato, come risulta dall'atto di appello ove è riportato l'esame dell'Esposito); beni il cui valore è stato palesemente ridimensionato dalla persona offesa (risultando che il telefono sottratto era funzionante la stessa sera della rapina quando fu utilizzato dalla vittima); egualmente infondata la censura sul difetto del dolo specifico, essendo pacifico che l'ingiusto profitto perseguito dall'agente nel delitto di rapina « non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui» (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico oltre che reiterativo, nella misura in cui si affida nuovamente alla censura riguardante il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, superata dalla sentenza impugnata con la motivazione di cui si è detto nell'esame del primo motivo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, pronunciata con sentenza del Tribunale di Lucca in data 4 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso, lesioni personali aggravate e tentata violenza privata aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di rapina e alla valutazione dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità, quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata violenza privata e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il giudizio di attendibilità della persona offesa è stato condotto dalla sentenza impugnata prendendo in considerazione tutti gli elementi di dubbio prospettati dall'appellante, esaminandoli e superandoli con argomenti che non presentano manifeste illogicità e trovano corrispondenza sia nel tenore intrinseco delle dichiarazioni della persona offesa, sia nei riscontri ottenuti attraverso autonome testimonianze; inoltre, la Corte territoriale si è fatta carico di considerare l'atteggiamento tenuto dalla persona offesa nelle fasi immediatamente successive alla commissione dei reati, fornendo spiegazione logica circa la tardività sia della denuncia sporta sia del ricorso alle cure mediche (in ragione dei timori di ulteriori pregiudizi e pericoli), mettendo in luce contemporaneamente la carenza di intenti calunniatori, come si desumeva dall'evidente tentativo della persona offesa di ridimensionare l'episodio e i pregiudizi patrimoniali sofferti (svalutando il valore dei beni sottratti). Rispetto a tale assetto motivazionale, il ricorrente si diffonde nel citare precedenti giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con le ragioni indicate dalla sentenza impugnata. 1.2. Il secondo motivo è del tutto generico e reiterativo, avendo la Corte territoriale specificato la connessione spazio temporale tra l'episodio aggressivo (e lesivo) e la sottrazione dei beni (del resto ammessa dallo stesso imputato, come risulta dall'atto di appello ove è riportato l'esame dell'Esposito); beni il cui valore è stato palesemente ridimensionato dalla persona offesa (risultando che il telefono sottratto era funzionante la stessa sera della rapina quando fu utilizzato dalla vittima); egualmente infondata la censura sul difetto del dolo specifico, essendo pacifico che l'ingiusto profitto perseguito dall'agente nel delitto di rapina « non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui» (Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104 - 01). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico oltre che reiterativo, nella misura in cui si affida nuovamente alla censura riguardante il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, superata dalla sentenza impugnata con la motivazione di cui si è detto nell'esame del primo motivo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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