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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:216
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0719 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 27 aprile 2021 ( *1 ) «Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione relativa alla violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali – Decisione di dichiarare chiusa la petizione – Articolo 28 del regolamento di procedura – Istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato – Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto» Nella causa T‑719/20,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente a Siviglia (Spagna),

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Spagna),

[OSCURATO:PERSONA]

, residente a Madrid (Spagna), rappresentati da J. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, e Parlamento europeo, convenuti, avente ad oggetto, segnatamente, in via principale, da un lato, la domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta in particolare a far dichiarare che il Parlamento si è illegittimamente astenuto dal dare seguito alla petizione presentata dai ricorrenti relativa alla violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali e, dall’altro, la domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del presunto danno subito dai ricorrenti per tale motivo nonché, in subordine, la domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti sostengono di aver subito a causa del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise e R. Frendo, giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza ( 1 ) [ omissis ] Procedimento e conclusioni dei ricorrenti 7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2020, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 8 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – in primo luogo, rimettere la causa alla Grande Sezione del Tribunale o a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale; – in secondo luogo, adottare misure provvisorie sul fondamento degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, vale a dire sospendere i procedimenti giurisdizionali spagnoli che li riguardano e dichiarare il loro diritto a beneficiare di un aiuto finanziario equivalente alla retribuzione che percepivano nel loro precedente impiego; – in terzo luogo, accogliere la loro domanda basata sull’articolo 265 TFUE, diretta contro il Parlamento, per quanto riguarda «in particolare» la decisione del 9 ottobre 2020, disporre la sospensione delle misure di ritorsione adottate nei loro confronti e condannare il Parlamento a risarcire il danno da essi subito; – in quarto luogo, in subordine, condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a risarcire il danno da essi subito a causa della violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici spagnoli, dichiarare che tale Stato membro deve stabilire sanzioni nei confronti delle persone che hanno impedito o tentato di impedire la trattazione delle loro denunce e adottare misure di controllo del rispetto di tale obbligo.

In diritto [ omissis ] Sull’istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato 11 I ricorrenti chiedono che la causa sia rimessa alla Grande Sezione o a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura.

A sostegno della loro domanda, essi invocano il fatto che la causa riguarda il Parlamento, in particolare per quanto concerne l’esercizio dei loro diritti fondamentali «assoluti», nonché il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e in particolare, all’interno di quest’ultimo, taluni organi giurisdizionali e talune autorità legate al potere giudiziario. 12 Conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[q]ualora la difficoltà in diritto o l’importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso». 13 Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di procedura, tale rimessione può essere proposta alla conferenza plenaria dalla sezione investita della causa, dal vicepresidente del Tribunale o dal presidente del Tribunale in qualsiasi momento del procedimento, d’ufficio o su richiesta di una parte principale. 14 Secondo la giurisprudenza, la rimessione di una causa a un collegio giudicante ampliato costituisce una facoltà e non un obbligo, il cui esercizio è subordinato ai criteri indicati nel regolamento di procedura (sentenza del 17 dicembre 2020, BP/FRA, C‑601/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:1048 , punto 95 ). 15 Orbene, nel caso di specie, né il presidente né il vicepresidente del Tribunale hanno ritenuto di dover esercitare tale facoltà.

Quanto alla Sezione, essa considera, alla luce degli elementi del fascicolo, che non fosse soddisfatto alcuno dei criteri di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Infatti, la giurisprudenza sulla quale si basa la presente ordinanza è ben consolidata e i ricorrenti non adducono alcuna difficoltà giuridica che ne giustifichi la messa in discussione.

Inoltre, il fatto che un’istituzione e uno Stato membro possano essere messi in discussione sotto il profilo dei diritti fondamentali, ancorché qualificati come «assoluti», non costituisce, di per sé, una circostanza particolare e non conferisce alla causa un’importanza significativa. 16 Di conseguenza, l’istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato presentata dai ricorrenti deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in parte in quanto proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Lussemburgo, 27 aprile 2021 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente S. Gervasoni ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0719 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione) 27 aprile 2021 ( *1 ) «Ricorso per carenza e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Commissione per le petizioni del Parlamento – Petizione relativa alla violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione in materia di diritti fondamentali – Decisione di dichiarare chiusa la petizione – Articolo 28 del regolamento di procedura – Istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato – Ricorso in parte proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto» Nella causa T‑719/20, [OSCURATO:PERSONA] , residente a Siviglia (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Spagna), [OSCURATO:PERSONA] , residente a Madrid (Spagna), rappresentati da J. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, e Parlamento europeo, convenuti, avente ad oggetto, segnatamente, in via principale, da un lato, la domanda basata sull’articolo 265 TFUE e diretta in particolare a far dichiarare che il Parlamento si è illegittimamente astenuto dal dare seguito alla petizione presentata dai ricorrenti relativa alla violazione da parte dei giudici spagnoli del diritto dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali e, dall’altro, la domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del presunto danno subito dai ricorrenti per tale motivo nonché, in subordine, la domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti sostengono di aver subito a causa del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione), composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise e R. Frendo, giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza ( 1 ) [ omissis ] Procedimento e conclusioni dei ricorrenti 7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2020, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 8 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – in primo luogo, rimettere la causa alla Grande Sezione del Tribunale o a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale; – in secondo luogo, adottare misure provvisorie sul fondamento degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, vale a dire sospendere i procedimenti giurisdizionali spagnoli che li riguardano e dichiarare il loro diritto a beneficiare di un aiuto finanziario equivalente alla retribuzione che percepivano nel loro precedente impiego; – in terzo luogo, accogliere la loro domanda basata sull’articolo 265 TFUE, diretta contro il Parlamento, per quanto riguarda «in particolare» la decisione del 9 ottobre 2020, disporre la sospensione delle misure di ritorsione adottate nei loro confronti e condannare il Parlamento a risarcire il danno da essi subito; – in quarto luogo, in subordine, condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a risarcire il danno da essi subito a causa della violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici spagnoli, dichiarare che tale Stato membro deve stabilire sanzioni nei confronti delle persone che hanno impedito o tentato di impedire la trattazione delle loro denunce e adottare misure di controllo del rispetto di tale obbligo. In diritto [ omissis ] Sull’istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato 11 I ricorrenti chiedono che la causa sia rimessa alla Grande Sezione o a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura. A sostegno della loro domanda, essi invocano il fatto che la causa riguarda il Parlamento, in particolare per quanto concerne l’esercizio dei loro diritti fondamentali «assoluti», nonché il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e in particolare, all’interno di quest’ultimo, taluni organi giurisdizionali e talune autorità legate al potere giudiziario. 12 Conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «[q]ualora la difficoltà in diritto o l’importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso». 13 Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di procedura, tale rimessione può essere proposta alla conferenza plenaria dalla sezione investita della causa, dal vicepresidente del Tribunale o dal presidente del Tribunale in qualsiasi momento del procedimento, d’ufficio o su richiesta di una parte principale. 14 Secondo la giurisprudenza, la rimessione di una causa a un collegio giudicante ampliato costituisce una facoltà e non un obbligo, il cui esercizio è subordinato ai criteri indicati nel regolamento di procedura (sentenza del 17 dicembre 2020, BP/FRA, C‑601/19 P , non pubblicata, EU:C:2020:1048 , punto 95 ). 15 Orbene, nel caso di specie, né il presidente né il vicepresidente del Tribunale hanno ritenuto di dover esercitare tale facoltà. Quanto alla Sezione, essa considera, alla luce degli elementi del fascicolo, che non fosse soddisfatto alcuno dei criteri di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Infatti, la giurisprudenza sulla quale si basa la presente ordinanza è ben consolidata e i ricorrenti non adducono alcuna difficoltà giuridica che ne giustifichi la messa in discussione. Inoltre, il fatto che un’istituzione e uno Stato membro possano essere messi in discussione sotto il profilo dei diritti fondamentali, ancorché qualificati come «assoluti», non costituisce, di per sé, una circostanza particolare e non conferisce alla causa un’importanza significativa. 16 Di conseguenza, l’istanza di rimessione a un collegio giudicante ampliato presentata dai ricorrenti deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in parte in quanto proposto dinanzi a un giudice manifestamente incompetente a conoscerne, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuno delle proprie spese. Lussemburgo, 27 aprile 2021 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente S. Gervasoni ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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