CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one della causa svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 20678/2017Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 10816/2026Data pubblicazione 23/04/20261. L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti del contribuentel’avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito dichiarato perl’anno di imposta 2004. Nel corso del giudizio proposto avverso taleavviso, il contribuente aderiva alla definizione delle liti fiscali pendentiai sensi del d.l. 98/2011 e il giudizio veniva dichiarato estinto. Oggettodel presente giudizio è invece l'avviso di accertamento n.R4C011602868, per Irpef ed altro, con il quale l'Agenzia delle entraterettificava il reddito dichiarato per all’anno di imposta 2005 secondo ilmetodo presuntivo sintetico, avvalendosi cioè delle risultanze del cd.redditometro, tenuto conto dello scostamento del reddito nel biennio2004-2005.2. [OSCURATO:PERSONA] di Genova, adita dalcontribuente, con sentenza n. 1262/1/14 accoglieva parzialmente ilricorso rideterminando i maggiori imponibili accertati dall'Ufficio.3. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, su ricorso delcontribuente, annullava integralmente l’avviso di accertamento perl’anno 2005, in quanto, a seguito alla definizione delle liti fiscalipendenti ai sensi del d.l. 98/2011 per l’anno 2004 era venuto meno ilrequisito dello scostamento biennale.4. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione affidandosi ad ununico motivo. Il contribuente, regolarmente edotto del giudizio, comeda relata del 13/09/2017, è rimasto intimato.5. Le parti non hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, per aver laCommissione Tributaria Regionale ritenuto erroneamente cheNumero registro generale 20678/2017Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 10816/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’estinzione del giudizio in relazione all’avviso di accertamentonotificato per l’anno d’imposta 2004 avesse fatto venir meno il requisitodello scostamento biennale con effetti invalidanti dell’avviso notificatoper l’anno d’imposta 2005.2. Il motivo è fondato.3. L’art. 38, comma 4, del d.P.R. 600/1973, ratione temporisvigente, prevede che “L’ufficio, indipendentemente dalle disposizionirecate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementie circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il redditocomplessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivodi tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo nettoaccertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A talfine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella GazzettaUfficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio puòdeterminare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazionead elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lostesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruorispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta”.E’ pacifico, infatti, che le modifiche apportate all’art. 38, quarto,quinto, sesto, settimo ed ottavo comma, d.P.R. n. 600 del 1973,operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali iltermine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata invigore del presente decreto»; quindi la norma ha effetto dal periodod'imposta 2009 (Cass. n. 15760/2021, Cass. n. 21041/2014; Cass. n.22746/2015).Nel caso di specie rileva, quindi, il disposto dell’art. 38 del d.P.R.600/1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l.n. 78 del 2010 operante, nella versione novellata, con riferimento agliaccertamenti dei redditi a partire dall’anno 2009.Numero registro generale 20678/2017Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 10816/2026Data pubblicazione 23/04/2026La disposizione normativa innanzi riportata subordina la possibilitàdi accertamento sintetico del reddito alla circostanza che il redditodichiarato non risulti congruo, rispetto agli elementi di capacitàcontributiva individuati da apposito decreto ministeriale, per due o piùperiodi di imposta.4. In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha chiarito daquesta Corte, il reiterarsi dello scostamento per più annualità èrichiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, sealla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suomantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, nonsi risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie dispese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in unambito temporale pluriennale (Cass. n. 21995/2015).L'art. 38, comma 4, tuttavia, non impone all'Ufficio di procedereall'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta peri quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, ma postulache l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno diimposta, al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto,contenga la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali ladichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi di imposta,così da legittimare l'accertamento sintetico.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’obbligomotivazionale dell’avviso di accertamento, anche in materia diaccertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973,deve ritenersi assolto ogniqualvolta il contribuente sia posto incondizione di comprendere gli elementi essenziali della pretesaimpositiva, al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto didifesa (Cass. n. 26431/2017; Cass. n. 22003/2014; Cass. n.8293/2025, Cass. n.3430/2026).Numero registro generale 20678/2017Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 10816/2026Data pubblicazione 23/04/2026Se dunque a nulla rileva che, come nel caso in esame, si siaproceduto separatamente per le annualità 2004 e 2005, devonovalutarsi le eventuali conseguenze della definizione agevolata.In via generale, le vicende successive dei due accertamenti nonsono reciprocamente insensibili.Infatti, l'accertamento della congruità dei redditi conseguiti nelperiodo di imposta considerato al fine di integrare il presupposto delloscostamento (almeno) biennale previsto dall’art. 38 cit. – che siaemersa all'esito di quella verifica, compiuta in sede di impugnazionedell'atto impositivo che quella diversa annualità prenda inconsiderazione, oppure nel separato giudizio avente ad oggetto l'avvisodi accertamento emesso proprio con riferimento all'anno di imposta"integrativo", oppure discenda da annullamento in autotutela da partedell'amministrazione finanziaria di tale atto impositivo – non puòrimanere privo di conseguenze; lo scostamento per uno o più periodidi imposta rappresenta un requisito di legittimità dell'accertamento c.d.redditometrico, che, quindi, non è sufficiente che sussista soltantoall'inizio della verifica amministrativa (in tal senso Cass. sez. 5,19/2/2024, n. 4330, Cass. 22/12/2023, n. 35813, Cass. 29/01/2021,n. 2071, Cass. 3/10/2019, n. 24700, Cass. 25/05/2018, n. 13234,Cass. 25/05/2018, n. 13190, Cass. 13/03/2018, n. 6075, cheespressamente supera il precedente di Cass. 29/09/2005, n. 19106,che aveva affermato che il requisito deve sussistere al momentodell'avvio dell'accertamento, irrilevante che poi una annualità risultiregolare).Se dunque l'accertamento della congruità dei redditi conseguiti nelperiodo di imposta considerato al fine di integrare il presupposto delloscostamento (almeno) biennale previsto dall’art. 38 cit. non deveessere compiuto in astratto ed ex ante, deve nondimeno considerarsiche la definizione dell’avviso di accertamento per l’anno 2004 e, quindi,Numero registro generale 20678/2017Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 10816/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’estinzione della pretesa impositiva perché soddisfatta secondo ledisposizioni della disposizione agevolativa, non consente di affermareche l’accertamento relativo allo scostamento nelle percentuali stabilitetra il reddito dichiarato e la quantificazione sintetica dell’imponibile nonsia riscontrabile nel biennio interessato.Lo scostamento per uno o più periodi di imposta rappresenta unrequisito di legittimità dell'accertamento c.d. redditometrico, chesussiste anche se per uno degli anni presi in considerazione ilcontribuente ha deciso, sulla base di una valutazione meramenteeventuale e comunque riconducibile alla sua volontà, di definire unadelle due annualità verificate, nel caso di specie il giudizio relativoall’avviso di accertamento notificato per l’anno 2004 in virtù del d.l.98/2011.Non sarebbe ragionevole sostenere che, in tali ipotesi, venga menoil requisito biennale previsto, altrimenti si finirebbe per far dipenderedalla scelta discrezionale della parte gli esiti dell’accertamentolegittimamente compiuto in ossequio al dettato dell’art. 38 d.P.R.600/1973.E’ evidente, invece, che, alla luce dell’orientamentogiurisprudenziale sopra richiamato, rilevino le vicende successiverelative ai singoli avvisi, con conseguenze sulla legittimitàdell’accertamento sintetico fondato sul requisito biennale, quali quelledell’annullamento con sentenza passata in giudicato o in sede diautotutela dell’avviso di accertamento relativo ad un anno di imposta,poiché in tal caso viene meno l’accertamento in sé, ex tunc, che nonpuò concorrere, quindi, ad integrare il requisito richiesto dalla citatadisposizione normativa.5. In definitiva, il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA], che ha annullatol’accertamento, non si è attenuta ai principi innanzi richiamati, per cuiNumero registro generale 20678/2017Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 10816/2026Data pubblicazione 23/04/2026la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito che procederà anuovo esame con conseguente determinazione delle spese di lite.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, anche per la rideterminazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]