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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 45271/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIPORDENONE nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, investito della richiesta di incidente probatorio avanzata dal Pubblico Ministero, finalizzata a svolgere perizia su persona offesa dal reato di cui all'art. 582 cod. pen., ha rigettato la richiesta suddetta ritenendo insussistenti le condizioni di cui all'art.392 cod. proc. pen. e manifestamente superflua la perizia stessa.

2. Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone lamentando l'abnormità dello stesso.

Deduce di avere, in precedenza, richiesto l'archiviazione del procedimento e che, su opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto integrazioni istruttorie; dopodiché, avanzata richiesta di incidente probatorio, proprio in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, questi ha, con l'ordinanza impugnata, prescritto al Pubblico Ministero specifiche modalità di indagine (svolgere gli accertamenti necessari nella forma della consulenza tecnica).

Così operando ha esorbitato dai suoi poteri, giacché l'indicazione di temi di indagine da parte del Giudice non può accompagnarsi alla indicazione anche delle loro concrete modalità di attuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ha imposto al Pubblico Ministero alcuna particolare modalità di indagine.

Ha solo ritenuto insussistente le condizioni per lo svolgimento della perizia nella forma dell'incidente probatorio, rimandando alla precedente ordinanza - emanata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione - con cui aveva disposto integrazioni istruttorie volte a superare le questioni poste dall'opponente.

Compete indiscutibilmente al Pubblico Ministero scegliere i mezzi istruttori adeguati al superamento delle criticità rilevate dal Giudice; questo non significa, però, che il Pubblico Ministero possa rilanciare la palla nel campo del Giudice, imponendogli di effettuare perizia col mezzo dell'incidente probatorio.

La dedotta abnormità è, pertanto, insussistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsoU, Così deciso il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DIPORDENONE nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, investito della richiesta di incidente probatorio avanzata dal Pubblico Ministero, finalizzata a svolgere perizia su persona offesa dal reato di cui all'art. 582 cod. pen., ha rigettato la richiesta suddetta ritenendo insussistenti le condizioni di cui all'art.392 cod. proc. pen. e manifestamente superflua la perizia stessa. 2. Contro il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone lamentando l'abnormità dello stesso. Deduce di avere, in precedenza, richiesto l'archiviazione del procedimento e che, su opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto integrazioni istruttorie; dopodiché, avanzata richiesta di incidente probatorio, proprio in ottemperanza alle disposizioni del Giudice, questi ha, con l'ordinanza impugnata, prescritto al Pubblico Ministero specifiche modalità di indagine (svolgere gli accertamenti necessari nella forma della consulenza tecnica). Così operando ha esorbitato dai suoi poteri, giacché l'indicazione di temi di indagine da parte del Giudice non può accompagnarsi alla indicazione anche delle loro concrete modalità di attuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non ha imposto al Pubblico Ministero alcuna particolare modalità di indagine. Ha solo ritenuto insussistente le condizioni per lo svolgimento della perizia nella forma dell'incidente probatorio, rimandando alla precedente ordinanza - emanata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione - con cui aveva disposto integrazioni istruttorie volte a superare le questioni poste dall'opponente. Compete indiscutibilmente al Pubblico Ministero scegliere i mezzi istruttori adeguati al superamento delle criticità rilevate dal Giudice; questo non significa, però, che il Pubblico Ministero possa rilanciare la palla nel campo del Giudice, imponendogli di effettuare perizia col mezzo dell'incidente probatorio. La dedotta abnormità è, pertanto, insussistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsoU, Così deciso il 19/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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