CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40900/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 ottobre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 6 novembre 2014, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica in danno dell'ENEL. 2. Il ricorso dell'imputato consta di un solo articolato motivo, che denuncia il vizio di motivazione, eccependo l'omessa risposta da parte della Corte territoriale agli specifici rilievi articolati con i motivi di gravame, con particolare riferimento alla sottoscrizione del verbale di verifica da parte del Nardiello, ancorché non presente al controllo sul contatore asseritamente manomesso, e all'omesso accertamento dell'adduzione illecita in favore dell'appartamento dell'imputato tramite accesso in loco. 3. il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio di omessa risposta alle deduzioni formulate con i motivi di appello è denunciato in maniera del tutto generica, in quanto le argomentazioni a sostegno sono sviluppate senza alcun confronto critico con il tenore della motivazione contrastata, che, di contro, ha ben lumeggiato il nucleo fondamentale della vicenda sottoposta al vaglio evidenziandone gli aspetti rilevanti, suscettibili di integrare gli estremi del reato contestato. In effetti, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900). Va riconosciuto, piuttosto, che attraverso il vizio denunciato — sotto il profilo dell'apparente risposta ai rilievi di gravame -, il ricorrente intende prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali: operazioni, tuttavia, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]