CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di minaccia aggravata; Considerato che, mediante il primo motivo di ricorso, l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'attendibilità della persona offesa dal reato, che è stata ritenuta integrata con motivazione congrua, e pertanto incensurabile in questa sede, da parte della Corte territoriale che ha evidenziato il tono pacato con il quale i fatti sono stati riferiti e l'insussistenza di motivi di risentimento della stessa nei confronti del Rollo (p. 2); Rilevato che, con il secondo motivo, il MARULLI lamenta l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. senza peraltro fornire, a fronte dell'obiettiva gravità e capacità intimidatoria del fatto posto in essere, per quali ragioni lo stesso dovrebbe ritenersi di particolare tenuità; Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il ricorrente non ha evidenziato, come era suo onere, elementi favorevoli che non sarebbero stati vagliati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la valutazione in ordine alle quali è disgiunta, nei presupposti, stante le differenti funzioni svolte da detti istituti, e da quella sulla sospensione condizionale della pena e da quella afferente il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario; Rilevato, infine, che il quarto motivo è anch'esso manifestamente infondato perché la prescrizione del reato è intervenuta dopo la pronuncia di secondo grado, dovendosi considerare n. 284 e non già n. 120 giorni di sospensione complessivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.