CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 02367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13419/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 36. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella persona del legale rappresentante p.t., –intimata – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIOn. 517/04/2013, depositata in data 17 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cart. Pag.IRAP Rilevato che: 1. i n data 23/06/2008 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 09720080090178366 per l’anno d’imposta 2004, relativa all’IRAP dichiarata a debito e non versata e alle ritenute d’acconto operate (ai fini IRPEF, quale sostituto d’imposta) e dichiarate nel modello 770 presentato, non versate, per un importo complessivo di € 527.784,21. 2. Avverso detta cartella di pagamento, lacontribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Roma; si costituivano [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva ed anche l’Agenzia delle Entrate. 3. La C.t.p., con sentenza n. 271/31/2011, respingeva il ricorso della contribuente e compensava le spese di giudizio. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), nuovamente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di merito sollevate e si costituiva anche l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell’appellante alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 517/04/2013 , depositata in data 17 dicembre 201 3, respingeva il gravame della contribuente e la condannava alla rifusione delle spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. L’ufficiosi è costituito tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370,primo comma, cod. proc. civ. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto –art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 156, quarto comma, cod. proc. civ.», la ricorrente si duole che la C.t.r. abbia malamente applicato il principio dell’avvenuta costituzione ex art. 156 cod. proc. civ. al fine di ritenere sanata la notifica della cartella siccome l’eccezione era riferita all’omessa notifica della cartella in via della Rustica di Roma e non presso la sede di via Volturno. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della cartella impugnata - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, primo comma, cod. proc. civ., in riferimento alla nullità della cartella esattoriale in difetto di pregressa notifica dell’avviso bonario» la ricorrente si duole che la C.t.r. non abbia rilevato la nullità dellanotifica della cartella esattoriale perché non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario. 2. Il primo motivo è inammissibile oltre che infondato. A tacer del fatto che non sono indicati specificamente i motivi di ricorso, sul punto, parte ricorrente, non ha provveduto, essendo in contestazione la rituale notifica delle cartelle di pagamento, alla trascrizione integrale delle relate di notifica, che, essendo stata omessa, determina l'inammissibilità delle doglianze, di fatto impedendo la verifica di decisività dei motivi dedotti. (Cass.20/02/2017 n. 5185). Pertanto, il motivo di ricorsodifetta di specificità non conten endo in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ai fini del suo scrutinio nel merito, infatti, sarebbe stato necessario che la ricorrente avesse chiarito l’esistenza delle diverse notifiche (ossia quella in via della Rustica e quella in via Volturno 2/C), prodotto le diverse relate nonché indicato dove risultavano esibite nei fascicoli di merito (Cass. 24/03/2021, n. 8295). Di poi, la C.t.r. ha chiarito come la notifica sia stata sanata, con effetto ex tunc , dalla tempestiva proposizione del ricorso applicando il principio pacifico e reiterato secondo cui la natura sostanziale e non processuale dellacartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in tema dinotifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione dellacartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art.156 c od . p roc . c iv . (Cass. 30/10/2018, n. 27561). 3. Il secondo motivo è infondato. La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avvisobonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Nella fattispecie in esame, alcuna irregolarità è stata rappresentata né nei gradi di giudizio di merito né in ricorso ma soltanto la mera questione relativa all’avviso bonario; vieppiù che in sentenza si rileva che l’appello della società ricorrente non merita di essere accolto perché i motivi addotti non riescono a confutare la pretesa erariale, essendo privi, sia sotto il profilo giuridico che probatorio , delle ragioni e dei requisiti che permettono di dimostrare inequivocabilmente che l'iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'ufficio non sianoconformi alla normativa fiscale. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. 5. Non vi è pronuncia sulle spese essendo sia l’Agenzia delle Entrate che l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rimaste intimate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato,