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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 luglio 2019

Corte di giustizia UE n. 208/2019

ECLI:EU:C:2019:602
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0416_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑416/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311] (v. punti 22, 23, 39, 40)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza [Decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311] (v. punti 27‑31, 37) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑190/16 , non pubblicata, EU:T:2018:232 ), è annullata. 2) La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia per il procedimento di primo grado sia per la presente impugnazione. ( 1 ) GU C 301 del 27.8.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0416_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa C‑416/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente – Decisione di un’autorità di uno Stato terzo – Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311] (v. punti 22, 23, 39, 40) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza [Decisione del Consiglio (PESC) 2016/318; regolamento del Consiglio 2016/311] (v. punti 27‑31, 37) Dispositivo 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑190/16 , non pubblicata, EU:T:2018:232 ), è annullata. 2) La decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia per il procedimento di primo grado sia per la presente impugnazione. ( 1 ) GU C 301 del 27.8.2018 .
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