Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21685/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il settembre 2020, il Tribunale di Lecce dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A, B, E e G della rubrica e, conseguentemente, lo condannava, unificati i delitti di cui ai capi A e B, nonché quelli di cui ai capi E e G sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed C. 9.150,00 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Con pronuncia resa il 12 luglio 2021, la Corte di appello di Lecce, previa riqualificazione del reato di cui al capo G della rubrica nella fattispecie di cui all'art. 513- bis cod. pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni quattro, mesi sei di reclusione ed C. 6.400,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata.

3. Avverso quest'ultima sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati per i quali è intervenuta condanna.

4. In data 12 aprile 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria difensiva, con la quale ha ribadito le censure svolte nell'atto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi (entrambi) non consentiti nel presente scrutinio di legittimità perché afferenti al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

1.1. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).

Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione della gravità dei fatti criminosi di varia tipologia che connota negativamente la personalità dello stesso.

Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua a giustificare la decisione assunta, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

1.2. Quanto al secondo motivo, ritiene la Corte che il giudice di merito non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra tutti i reati oggetto del suo giudizio non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione (applicata, invece, per gruppi), attribuendo rilievo determinante alla diversa tipologia degli stessi e al lasso di tempo intercorrente tra i delitti di cui ai capi A e B, da un lato, e a quelli di cui ai capi C e G, dall'altro.

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M. .\\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente / Pal a Talerico cenzo ani ut 4 ,42.9-4-L.9...4Q:39_21/421/41 DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il settembre 2020, il Tribunale di Lecce dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A, B, E e G della rubrica e, conseguentemente, lo condannava, unificati i delitti di cui ai capi A e B, nonché quelli di cui ai capi E e G sotto il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni sette di reclusione ed C. 9.150,00 di multa e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Con pronuncia resa il 12 luglio 2021, la Corte di appello di Lecce, previa riqualificazione del reato di cui al capo G della rubrica nella fattispecie di cui all'art. 513- bis cod. pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni quattro, mesi sei di reclusione ed C. 6.400,00 di multa, confermando nel resto la decisione appellata. 3. Avverso quest'ultima sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati per i quali è intervenuta condanna. 4. In data 12 aprile 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte memoria difensiva, con la quale ha ribadito le censure svolte nell'atto di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi (entrambi) non consentiti nel presente scrutinio di legittimità perché afferenti al trattamento sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 1.1. Quanto al primo motivo, occorre rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione della gravità dei fatti criminosi di varia tipologia che connota negativamente la personalità dello stesso. Trattasi di motivazione assolutamente adeguata e congrua a giustificare la decisione assunta, che resiste alle doglianze difensive, con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" dei dati processuali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 1.2. Quanto al secondo motivo, ritiene la Corte che il giudice di merito non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra tutti i reati oggetto del suo giudizio non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione (applicata, invece, per gruppi), attribuendo rilievo determinante alla diversa tipologia degli stessi e al lasso di tempo intercorrente tra i delitti di cui ai capi A e B, da un lato, e a quelli di cui ai capi C e G, dall'altro. Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - caratterizzate, peraltro, da genericità - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. .\\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente / Pal a Talerico cenzo ani ut 4 ,42.9-4-L.9...4Q:39_21/421/41 DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 21685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris