CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sectite le conclusioni del PG S • . Fejo / eb-1 tal 414.424....t0 p2 X 092( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, quale giudice della esecuzione, con ordinanza resa in data 5 luglio 2023 ha disposto la revoca del beneficio della pena sospesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza contenente il beneficio è stata emessa in data 2 aprile 2013. Trattasi di decisione applicativa di pena su accordo delle parti (anni uno e mesi dieci di reclusione). La sentenza in questione è stata, all'epoca, impugnata ai soli effetti civili dal Favara, ed il ricorso è stato accolto - su tale aspetto - in data 19 novembre 2014. Il fatto di reato implicante la revoca è stato commesso in data 22 ottobre 2019 ed è stato oggetto di decisione divenuta irrevocabile in data 29 dicembre 2022. 1.1 Secondo il Tribunale sussiste il presupposto di legge per la revoca del beneficio, posto che il termine di cinque anni (di cui all'art. 163, richiamato nel corpo dell'art. 168 cod.pen.) decorre dalla data in cui è stato deciso il ricorso per cassazione (dal 19 novembre 2014) e non dal momento in cui è decorso il termine per proporre impugnazione (5 ottobre 2013) come sostenuto dalla difesa. Il delitto commesso ricade, in tale dimensione, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza contenente il beneficio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 La difesa ripropone la tesi, disattesa dai giudice della esecuzione, della irrevocabilità a fini penali della sentenza contenente il beneficio in data 5 ottobre 2013, con impossibilità di disporre la revoca per fatto commesso oltre il quinquennio. Si ribadisce che il ricorso per cassazione venne, all'epoca, proposto esclusivamente avverso il capo relativo alle statuizioni civili e non avverso la statuizione penale. Da ciò deriva, secondo la difesa, che la sentenza - a fini penali - divenne irrevocabile (e suscettibile di esecuzione) al momento della decorrenza del termine per proporre impugnazione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La sentenza di patteggiamento contenente il beneficio (inappellabile ma rìcorribile) è stata emessa in data 2 aprile 2013 ed è stata - pacificamente - impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Secondo il testo dell'articolo 648 comma 2 cod.proc.pen. sono due le forme attraverso le quali si determina la irrevocabilità della sentenza, lì dove ne sia prevista la impugnabilità: a) la mancata proposizione della impugnazione nel termine di legge; b) in caso di avvenuta proposizione del ricorso per cassazione la decisione è irrevocabile nel giorno in cui la cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. La decisione ha «forza esecutiva» quando è divenuta irrevocabile, salvo che sia diversamente disposto (art. 650 cod.proc.pen.). 3.2 Ora, ad avviso del Collegio, la mancata proposizione del ricorso per cassazione a fini penali ha determinato, alla scadenza del termine per impugnare, tanto la irrevocabilità che la esecutorietà della sentenza a fini penali, atteso che il rapporto processuale penale si è esaurito e non è suscettibile di modificazione alcuna, lì dove il ricorso per cassazione sia stato proposto ai soli fini civili. Ne è conferma in primis il testo dell'articolo 577 comma 2 cod.proc.pen., lì dove si afferma che l'impugnazione per i «soli» interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato. Per essere esecutive, le disposizioni penali vanno ritenute irrevocabili, posto che il contenuto di una sentenza affermativa di responsabilità per essere posto in esecuzione deve essere non più modificabile, né in rapporto alla statuizione di responsabilità, né in rapporto alla entità della pena (v. Sez. U 2021 Gialluisi in tema di giudicato parziale relativo al caso di annullamento con rinvio da parte della cassazione, ove si riafferma la autonomia della statuizione riguardante un capo della sentenza, lì dove la pena inflitta per tale capo sia certa). Inoltre va rilevato che ad ulteriore conferma della «autonomia» del rapporto processuale civile, pur se incardinato nel corso del giudizio penale, il legislatore del 2022 (d.lgs. n.150) ha introdotto la regola secondo cui l'impugnazione per i soli interessi civili va trattata e decisa dal giudice civile (v. art. 573 comma 1 bis cod.proc.pen.). Tale disposizione rappresenta il logico sviluppo della natura meramente accessoria dell'azione civile nel processo penale, nonché dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.182 del 2021 circa l'applicabilità delle regole di giudizio (in caso di estinzione del reato per prescrizione e prosecuzione del giudizio) tipiche del processo civile lì dove a venire in rilievo sia solo la responsabilità civile. 3.3 Lì dove, pertanto, la facoltà di impugnazione non sia stata esercitata dal soggetto condannato a fini penali, la relativa statuizione diviene irrevocabile allo scadere dei termini per impugnare, a nulla rilevando la pendenza della impugnazione a fini civili. Nel caso in esame il fatto di reato - possibile titolo di revoca - si è verificato oltre il termine dei cinque anni dalla irrevocabilità a fini penali della decisione contenente il beneficio, e da ciò deriva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Così deciso in