CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 26832/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] , con requisitoria scritta , chiedeva la correzione dell’errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] instava per la correzione dell’errore materiale, contenuto nell’ordinanza dell’11 aprile 2017, relativo alla data di nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il 18 luglio “1970” e non, come indicato nell’ordinanza della quale si chiede la correzione,il 18 luglio “1990”. 2. I l Collegio, rilevato l’errore, dispone la correzione nell'intestazione dell'ordinanza della Corte di c assazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 37275/2017 con riguardo alla data di nascita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che è quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non quella- errata - del 18.07.1990. P.Q.M Dispone correggersi nell'intestazione dell'ordinanza della Cortedi Cassazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 37275/2017 la data di nascita dell'imputato R aimondo Vincenzo che èquella del 18.07.1970 e non quella errata del 18.07.1990. Manda alla cancelleria agli adempimenti di competenza. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il P residente Sandra