CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avVigralre—p-àT-fl . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; È [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 aprile 2023, il Tribunale di Bologna ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] imputati dei delitti p. e p. dagli artt. 61 n.2, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.pen. (capo a) e artt. 81 e 493 ter cod.pen. (capo b) (fatti commessi in Bologna il 27 aprile 2023), recependo l'accordo in tal senso da loro stessi raggiunto con il Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati articolando un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e vizio di motivazione per l'apparenza della motivazione in ordine all'insussistenza delle cause di non punibilità di cui al citato art. 129 cod.proc.pen. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 - bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. L' inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 - bis, cod.proc.pen., e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos