CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, perprocura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria deicrediti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale MarcelloRubini, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di ROMEO Antonino,Pag. 1 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026- intimata -per la cassazione della sentenza n. 526/2023 della CORTE d'APPELLO diReggio Calabria pubblicata il 28.6.2023.udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza pubblicata il 29.12.2016, il Tribunale di ReggioCalabria accoglieva la domanda revocatoria svolta da [OSCURATO:PERSONA] delMezzogiorno s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) e, per l’effetto,dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’attrice di quattro donazionieffettuate in data 18.12.2006 da [OSCURATO:PERSONA] in favore delle figlie.Conseguentemente, revocava anche gli atti con cui [OSCURATO:PERSONA] avevadestinato a favore dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensidell’art. 2645 ter c.c., i beni da lei ricevuti in donazione, nonché quelli concui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] separatamente avevanocostituito, unitamente ai loro coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Genovesidonazione.2. La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla quale si eracostituita [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] delMezzogiorno s.p.a., con sentenza pubblicata il 28.6.2023 rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Romeo MariaLuisa, gravandoli delle spese del grado.La corte dichiarava l’inammissibilità per carenza di interesse delprimo motivo, con il quale gli appellanti si dolevano per l’affermataammissibilità della domanda formulata dalla banca nella memoria ex art.183, comma sesto, cod. proc. civ. L’attrice aveva dedotto, ai sensi dell’art.2901, comma primo, n. 1 seconda ipotesi, cod. civ., che le donazioniimpugnate erano fraudolentemente collegate all’atto con il quale RomeoAntonino aveva concesso ipoteca volontaria su un capannone, a garanziaPag. 2 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026di un credito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. derivante dalfinanziamento concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nonché all’atto con cuiRomeo Antonino aveva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i terreniadiacenti al fabbricato commerciale sito in Arangea. Il Tribunale, ritenutaammissibile la domanda, l’aveva rigettata, conseguentemente la Corted’appello escludeva l’interesse all’impugnazione, poiché dall’eventualedichiarazione di inammissibilità non sarebbe potuta derivare una utilitàmaggiore rispetto alla pronuncia di rigetto.In relazione al credito presupposto dall’azione revocatoria, ai sensidella prima ipotesi dell’art. 2901, comma primo, n. 1, cod. civ., la cortesosteneva che in caso di apertura di credito l’anteriorità del creditotutelato si lega al momento dell’accreditamento e non a quellodell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messaa disposizione. Nella specie, la banca aveva messo a disposizione il denarocon il primo contratto di apertura di credito del 3.5.1999 (creditodefinitivamente accertato nella misura di euro 1.361.916,36 dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 348/2018) e la prima fideiussione del Romeo eradel 18.5.1999 (rinnovata il 22.12.2000, il 7.2.2008 e il 5.3.2008), mentregli atti disposizione risalivano al 2006.Osservava, ancora, la corte che il patrimonio residuo del Romeo eracostituito primariamente da un complesso immobiliare sito in Arangea,concesso in uso alla [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., e da alcuni terreni limitrofi,uno dei quali conferito nel 2008 alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era gravato da due ipoteche, una a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per quasi un milione di euro, e altra afavore della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone per tre milioni di euro relativa a unmutuo fondiario. Nell’ambito di una procedura esecutiva promossa dalMediocredito, inoltre, era stata ordinata la vendita coattiva dell'immobileper un prezzo base di euro 2.439.492,00, somma ritenuta grandementeinferiore alla stima di parte (euro 9.000.000,00). Da ciò derivava lamaggior difficoltà di soddisfacimento del credito di [OSCURATO:SOCIETA].,Pag. 3 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026come definitivamente accertato a seguito delle donazioni degli immobilioggetto di revocatoria.In merito al requisito della scientia damni, data l’anteriorità delcredito rispetto all’atto, la consapevolezza in capo al debitore la si potevaricavare dalla pluralità dei beni donati e dalla consistenza del patrimonioresiduo del debitore, il quale, accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.e poi socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non poteva ignorare il pregiudizioalle ragioni dei creditori.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono RomeoConcetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FurfariGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] giacentedi [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc.civ.Si dolgono che la corte d’appello abbia dichiarato inammissibile ilprimo motivo d’appello per difetto di interesse a impugnare la sentenzadel tribunale, che ha pronunciato sul merito della domanda modificata,mentre avrebbe dovuto considerarla inammissibile perché nuova. IlTribunale, avendo ritenuto ammissibile la domanda svolta in sede dimemoria, non avrebbe più potuto pronunciare sulla domanda originaria,ma solo su quella modificata.La violazione commessa dal tribunale ex art. 112 cod. proc. civ. peraver pronunciato su una domanda sostituita si è estesa a quella dellaPag. 4 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026corte d’appello, la quale ha ritenuto la denunciata violazione dell’art. 183cod. proc. civ. inammissibile per carenza di interesse a impugnare.1.1. Il motivo è inammissibile.Nel prospettare la censura i ricorrenti evocano l’art. 112 cod. proc.civ., assumendo che la decisione della corte sarebbe corretta se ladomanda «modificata» fosse stata l’unica sulla quale il Tribunale avrebbedovuto provvedere, per essere stata sostituita la domanda originaria daquella «modificata». Tale non è il caso di specie, poiché il Tribunale si erapronunciato anche sulla domanda originaria.La corte d’appello ha affermato: “Gli appellanti censurano lasentenza nella parte in cui ha dichiarato l’ammissibilità della domandaformulata dalla Banca con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. Secondoparte appellante, la domanda è, invece, inammissibile in quanto la stessaavrebbe potuto essere prospettata sin dall’atto di citazione, nonpresentando una stretta correlazione con le eccezioni proposte daiconvenuti” (pagina 4, ultimo capoverso).Così inquadrato il motivo d’appello e richiamato il tenore delladomanda «modificata», la corte d’appello ha escluso l’interesseall’impugnazione in capo ai ricorrenti, non potendo ravvisarsi alcuninteresse concreto dell’appellante, “non derivando in capo a quest’ultimo,da una pronuncia d’inammissibilità della domanda in questione, nessunautilità maggiore rispetto a quella derivante dalla pronuncia di rigetto nelmerito della medesima domanda”.I ricorrenti inammissibilmente censurano in realtà la decisione delgiudice di prime cure anziché quella della corte d’appello per violazionedegli artt. 100 e 183 cod. proc. civ., pur avendo la prima delle duedisposizioni un rilievo fondamentale in ragione proprio della dichiaratainammissibilità del motivo d’appello per il ritenuto difetto di interesse aimpugnare, e pur contenendo il motivo frequenti riferimenti alla secondadisposizione.Pag. 5 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nel lamentare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perviolazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,i ricorrenti non hanno invero debitamente prospettato di aver impugnatola sentenza di primo grado per aver pronunciato il Tribunale sulladomanda originaria, nonostante l’asserita intervenuta sostituzione pereffetto della domanda contenuta nella memoria.Nel motivo si fa genericamente richiamo alla nota 2 di pagine 14 e15 dell’atto di appello, dove, richiamando Cass., sez. III, 29 maggio 2013,n. 13446 (indicata anche nella nota 5 di pagina 10 del ricorso), vienededotto che la domanda contenuta nella memoria non integrasse unaemendatio ma una vera e propria mutatio libelli.Da tanto deriva che il motivo di impugnazione, là dove si assumeche la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del Tribunale sisarebbe propagata alla decisione della Corte d’appello, non è pertinenterispetto alla ragione enunciata nella sentenza impugnata, dato ilconsolidato principio di diritto, in base al quale “[l]a proposizione, con ilricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al«decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod.proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione,Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n.13735).Inoltre, la censura si risolve nella prospettazione di una questionenuova. Il giudice di secondo grado ha esaminato la doglianzasull’inammissibilità della domanda contenuta nella memoria ex art. 183cod. proc. civ., perché da prospettare sin dall’atto di citazione, “nonpresentando una stretta correlazione con le eccezioni proposte daiconvenuti” (pagina 4 ultimo capoverso). I ricorrenti, pertanto, avrebberodovuto indicare in modo specifico se e quando della questione dellaPag. 6 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026sostituzione della domanda ne fosse stato investito il giudice dell’appello(v., ex plurimis, Cass., sez. I, 18 ottobre 2013, n. 23675).2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2901 cod. civ.I ricorrenti si dolgono non essersi considerata dalla corte di merito,in violazione dell’art. 2901 cod. civ., l’insussistenza dei presupposti perl’esercizio dell’azione revocatoria dell’eventus damni e della scientiadamni. In particolare, lamentano che la corretta applicazione della normaavrebbe richiesto che i due requisiti fossero valutati con riferimento allasituazione esistente nel 2006, accertando la capienza del patrimonioresiduo del debitore al momento delle donazioni e valutando, pertanto, sesussistesse effettivamente un nesso di causalità tra gli atti revocandi e il“pregiudizio” che avrebbe subito la garanzia patrimoniale generica delcreditore procedente. Viceversa, tanto il giudice di prime cure, quanto laCorte d’appello, avevano effettuato la valutazione considerandoindebitamente gli atti di disposizione realizzati nel 2007 e nel 2008 non“attaccati” dalla domanda revocatoria e, quindi, dando rilievo a unadiminuzione nel tempo del valore del patrimonio residuo dovuta a eventieconomici di carattere generale. A conforto della capienza del patrimoniodel Romeo ancora nel 2007 sovveniva il dato della concessione di unfinanziamento per euro 6.000.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., di cui tre impiegati per rimborsare un debito dellaBanca Popolare per il [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello, inoltre, aveva asseritamente omesso di darrilievo alla circostanza che il credito complessivo di poco meno di euro1.800.000,00, alla base del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca e inbase al quale aveva agito in revocatoria, era un credito gonfiato per quasieuro 500.000 da interessi anatocistici e da commissioni di massimoscoperto illegittimi come poi riconosciuto dalla sentenza del Tribunale diCrotone n. 382 del 19.03.2018, emessa in sede di opposizione a decretoingiuntivo, e passata in giudicato.Pag. 7 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/20262.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, deve essere osservato che i ricorrenti hannocensurato solo un breve passo della motivazione (“Nella fattispecie inesame la consapevolezza, in capo al debitore disponente, del pregiudizioderivante dall’atto alle ragioni creditorie, emerge dalla consistenza del suopatrimonio residuo, dall’elevato ammontare del debito”, pagina 9, primocapoverso) e hanno fatto generico riferimento a quanto detto dalla Corted’appello a pagine 7 e 8 della motivazione a proposito di una ordinanzaresa in sede esecutiva [risalente a “3-4 anni fa”, pagina 16 del ricorso;indicazione corretta a pagina 13 della memoria illustrativa come “data cheè sicuramente posteriore di svariati anni (6-7 anni) al 2006”], con cuisarebbe stata disposta la vendita senza incanto del capannone sulla basedi un prezzo base di euro 2.439.492,00.Per il resto, i ricorrenti non hanno puntualmente riferito in cosaconsisterebbe il riferito error in iure (nella memoria illustrativa nella nota15 di pagina 10 si illustrano profili giuridici relativi alla data del credito deltutto nuovi, comunque relativi al secondo motivo d’appello trattati dallacorte a pagina 6), mentre il motivo contenere l'enunciazione della o delleragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, inquanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, occorre che i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata. Il motivo che noncorrisponde al riferito schema si mantiene nell’alveo del «non motivo» (v.Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; 3 novembre 2017, n. 22226;20 marzo 2017, n. 7074, in motivazione, non massimate sul punto; v., daultime, Cass., sez. III, 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 6 aprile2025, n. 9059).I ricorrenti, lungi dal denunciare un error in iudicando, tendono asuscitare una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle provealternative a quelle compiute dalla Corte di merito, sollecitando a questaPag. 8 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026Corte il riesame delle questioni di fatto afferenti all’eventus damni e allascientia damni, nonché alla riferita valutazione allargata a epocasuccessiva al 2006.Tanto vale anche per l’ultima doglianza (pagina 16, ultimocapoverso) relativa alla consistenza del debito alla base della domandarevocatoria, non potendo la parte censurare come violazione di norma didiritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che siaincorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamenterilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersineppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360, comma primo,n. 5, cod. proc. civ., ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra leparti.3. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per irispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Pag. 9 di 10Numero registro generale 3896/2024Numero sezionale 4972/2025Numero di raccolta generale 12134/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 10 di 10