CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16411/2023R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], ra ppresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 4526/2023della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 giugno2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ESTINZIONE DELL’[OSCURATO:PERSONA]. 624, [OSCURATO:PERSONA], COD. PROC. CIV. r.g. n. 16411/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Roma da [OSCURATO:PERSONA]Ovidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. richiedendo in via cautelare la sospensione dell’esecuzione; l’istanza di sospensione, disattesa dal giudice dell’esecuzione, venne accolta dal Tribunale in composizione collegiale, all’esito di reclamo exart. 669-terdecies cod. proc. civ. interposto dal Cerilli; nessuna delle parti introdusse il giudizio di merito sull’opposizione nel termine all’uopo accordato dal giudice dell’esecuzione; a seguito di ricorso in riassunzione del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione, sentitele parti, dichiarò estinto il procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ.; il reclamo sollevato ex art. 630 cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA]Ovidio avverso detta ordinanza è stato rigettato nei due gradi di merito; per quanto qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ha ritenuto l’estinzione del processo esecutivo per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato operante «non soltanto quando la sospensione dell’esecuzione, occasionata dall’opposizione ex artt. 615 o 619 cod. proc. civ., sia stata disposta dal g.e. con ordinanza non reclamata o confermata in sede di reclamo, ma anche quando sia stata disposta in sede di reclamo in riforma del diniego del g.e.»; [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ricorre per cassazione, per un unico motivo; resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la parte ricorrente e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memoria illustrativa; il Collegiosi è riservat o il deposito della ordinanza ne l termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che r.g. n. 16411/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 624, terzo comma, cod. proc. civ. nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale; assume che la lettera dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. è «chiarissima ed inequivocabile, nel senso di prevedere l’estinzione del processo solo allorché la sospensione sia disposta ai sensi del primo comma, vale a dire da parte del giudice dell’esecuzione, e non in sede di reclamo, ipotesi contemplata solo dal secondo comma»; ritiene poi che la diversa interpretazione sostenuta da Cass. 20 marzo 2017, n. 7043, richiamatanella sentenza impugnata, costituisca un’«operazione ortopedica di protesi» contraria al «principio cardine dell’interpretazione della legge» di cui all’art. 12 delle preleggi; il motivo è infondato; esso si pone in frontale contrapposizione –ma senza somministrare elementio anche spunti esegetici originali che possano indurre ad una rimeditazione –con l’orientamento di nomofilachia espresso dalla citata Cass. n. 7043 del 2017 -al quale in questa sede si vuol dare convinta continuità- secondo cui l’e stinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art.624, terzo comma, cod. proc. civ. , in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull’opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo; il ragionamento del ricorrente si risolve, invero, nella esclusiva considerazione del canone letterale di ermeneutica normativa, del tutto obliando il necessario e sinergico contemperamento di esso con gli altri criteri di individuazione del corretto significato delle disposizioni: ma si tratta di argomento già vagliato (e ritenuto non meritevole di seguito) da questa Corte nel menzionatoprecedente; resiste pertanto alle censure del ricorrente la gravata sentenza, il cui impianto argomentativo si fonda sulla consapevole adesione a Cass.r.g. n. 16411/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 7043 del 2017 (della quale sono pure riportati gli essenziali stralci motivazionali), pur occorrendo puntualizzare che nella sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26285 di questa Corte (in cui il giudice territoriale ha ravvisato conferma dell’arresto del 2017) il riferimento all’esegesi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non era dirimente ai fini della decisione, rivestendo invece carattere di mero obiter dictum; il ricorso è rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione distinta per ciascun controricorrente, parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente giudizio di legittimità da ciascuna di esse e distrazione del compenso (indicato nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo) in favore dei difensori del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. rigettail ricorso; condanna ilricorrente alla refusione in favore d ella controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; condanna ilricorrente alla refusione in favore d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per r.g. n. 16411/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione d’anticipo resa; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e al competente ufficio di merito dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il rico