Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 15945/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16163/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Minister o dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3 dicembre 2020 n. 6109 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2013gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) avevano conseguito la specializzazione in otorinolaringoiatria (BenedettoIalongo) ed in medicina dello sport ([OSCURATO:PERSONA]); -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 20.10.2017 il Tribunale di Roma rigettò l a domanda di risarcimento relativa ai due corsi di specializzazione sopra indicati, sul presupposto che essi erano stati iniziati prima del 1983, e quindi prima della scadenza del termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le Direttive 75/362 e 75/363.

La sentenza fu appellata dagli odierni ricorrenti,

3. Con sentenza 3.12.2020 n. 6109 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo.

Le quattro Amministrazioni non hanno notificato controricorso, ma depositato un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha escluso in toto qualsiasi diritto al risarcimento.

Deducono (in modo alquanto prolisso: il periodo dell’ultimo capoverso di p. 16, ad es., è integralmente trascritto nell’ultimo capoverso anche di p. 19) che il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/363 e 75/362 spetta anche a coloro che si iscrissero alla scuola di specializzazione prima della scadenza del termine di attuazione delle Direttive suddette, se comunque il corso terminò successivamente.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso.

La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.

Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entratain vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”.

1.2. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.

2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché il giudice di merito applichi il suesposto principio.Resta ovviamente impregiudicata qualsiasi questione inerente l’equipollenza tra le specializzazioni conseguite e quelle comuni a due Stati membri; così come qualsiasi questione inerente l’eventuale tempestività della relativa eccezione.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16163/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Minister o dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia; -resistenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 3 dicembre 2020 n. 6109 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) avevano conseguito la specializzazione in otorinolaringoiatria (BenedettoIalongo) ed in medicina dello sport ([OSCURATO:PERSONA]); -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto: specializzandi in medicina - tardiva attuazione delle direttive comunitarie -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 20.10.2017 il Tribunale di Roma rigettò l a domanda di risarcimento relativa ai due corsi di specializzazione sopra indicati, sul presupposto che essi erano stati iniziati prima del 1983, e quindi prima della scadenza del termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire le Direttive 75/362 e 75/363. La sentenza fu appellata dagli odierni ricorrenti, 3. Con sentenza 3.12.2020 n. 6109 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo. Le quattro Amministrazioni non hanno notificato controricorso, ma depositato un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha escluso in toto qualsiasi diritto al risarcimento. Deducono (in modo alquanto prolisso: il periodo dell’ultimo capoverso di p. 16, ad es., è integralmente trascritto nell’ultimo capoverso anche di p. 19) che il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/363 e 75/362 spetta anche a coloro che si iscrissero alla scuola di specializzazione prima della scadenza del termine di attuazione delle Direttive suddette, se comunque il corso terminò successivamente. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entratain vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. 1.2. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, affinché il giudice di merito applichi il suesposto principio.Resta ovviamente impregiudicata qualsiasi questione inerente l’equipollenza tra le specializzazioni conseguite e quelle comuni a due Stati membri; così come qualsiasi questione inerente l’eventuale tempestività della relativa eccezione. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 15945/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris