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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11639/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilita' del ricorso"; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, Sezione riesame, con ordinanza del 21 luglio 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 24 giugno 2021 iche aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 T.U. stup. - capo 41 dal novembre del 2018 e con condotta perdurante, escluso il ruolo di organizzatore -; art. 81, 110 cod. pen. e 73, T. U. stup. - capo 52, commesso il 26 marzo 2019, 4,00 kg di cocaina -; art. 81, 110 cod. pen. e 73, T.U. stup. - capo 53, commesso il 26 marzo 2019, quantità imprecisate di cocaina -.

2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente all'associazione.

L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia.

Il ricorrente non ha mai detenuto stupefacenti o denaro per l'associazione; egli era solo a conoscenza degli affari illeciti del cognato, [OSCURATO:PERSONA].

Aveva avuto solo contatti con i suoi familiari, senza alcuna partecipazione alle attività dell'associazione.

Il Tribunale del riesame ritiene che il ricorrente - unitamente a sua moglie - fosse colui che gestiva la cassa dell'associazione criminale; richiama ed analizza allo scopo alcune intercettazioni ambientali, ma non risponde alle critiche sollevateTorimirsa- dal ricorrente.

Le intercettazioni richiamate (in particolare la n. 70, progr. 347 e quella del 23 gennaio 2019) non risultano sufficienti per affermare il quadro dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione.

Il ricorrente era stato solo informato da [OSCURATO:PERSONA] di una sua trasferta a [OSCURATO:PERSONA] e della quantità del denaro che Guida avrebbe portato con sé, per l'acquisto di droga.

Egli, pertanto, ha solo ascoltato i racconti del cognato [OSCURATO:PERSONA], senza alcun apporto materiale all'associazione.

L'attività di sua moglie, [OSCURATO:PERSONA] (sorella di [OSCURATO:PERSONA]) di consegna e raccolta delle somme illecite non può essergli attribuita.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mancano gli elementi costitutivi della sua partecipazione all'associazione, l'affectio societatis, la stabilità e permanenza del vincolo associativo. 2.

3. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e %Mia mancata applicazione dei domiciliari anche con il braccialetto elettronico.

Il ricorrente risulta incensurato e le eventuali esigenze cautelari possono garantirsi anche con i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Per il Tribunale del riesame, invece, ci sarebbero esigenze cautelari di reiterazione dei reati tali da non poter essere garantite se non con la grave misura della custodia in carcere.

La motivazione sul punto risulta carente, contraddittoria e illogica.

Non è stata valutata la personalità del ricorrente, ma solo sulla ritenuta gravità dei reati si è disposta la misura.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.4.

Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione all'associazione ex art. 74, T.U. stup., non contestando il ricorrente sia la sussistenza dell'associazione e sia i gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 73 T.U. stup.), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente unitamente alla moglie deteneva la cassa dell'associazione L'ordinanza analizza in maniera esaustiva le numerose intercettazioni che evidenziano indiscutibilmente le attività del ricorrente in favore del sodalizio criminale.

L'ordinanza evidenzia che i contatti risultanti dalle intercettazioni non possono ritenersi di natura parentale posto che "le conversazioni captate hanno dato conto dì stretti legami di cointeresse nella gestione in comune delle attività illecite di produzione di droga, che trascendono i semplici rapporti parentali".

Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801).

Nessuna prospettazione di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. 4.

1. Comunque, poiché il ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo ; la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'art. 73, T.U. stup., non contestato sotto il profilo dei gravi indizi dì colpevolezza nel ricorso in cassazione (anche per la prova della partecipazione all'associazione); peraltro, si discute di una quantità di stupefacente di tutto rilievo: 4,00 kg di cocaina per il capo 52. 4.

2. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata.

5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5.

1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato.

6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto.

Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva sul punto, rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera C, cod. proc. pen y ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati.

Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen. e la vasta rete dell'associazione ormai stabilizzata nel mercato.

Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura.

In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere "i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale egli ha operato".

Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; dalla modalità del fatto emergeva con chiarezza l'inclinazione a delinquere del ricorrente e la sua familiarità con i reati in materia di stupefacenti, oltre che con riguardo al più grave reato di cui all'art. 74, T.U. stup.; il ricorrente aveva una posizione di "assoluto rilievo [...] consigliere di [OSCURATO:PERSONA] e detentore, unitamente alla moglie, della cassa".

Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]) SOCCI; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilita' del ricorso"; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso; L' avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, Sezione riesame, con ordinanza del 21 luglio 2021 ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 24 giugno 2021 iche aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3 T.U. stup. - capo 41 dal novembre del 2018 e con condotta perdurante, escluso il ruolo di organizzatore -; art. 81, 110 cod. pen. e 73, T. U. stup. - capo 52, commesso il 26 marzo 2019, 4,00 kg di cocaina -; art. 81, 110 cod. pen. e 73, T.U. stup. - capo 53, commesso il 26 marzo 2019, quantità imprecisate di cocaina -. 2. Ricorre in cassazione l'indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen.); mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente all'associazione. L'ordinanza impugnata sui gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo dell'art. 74, T.U. stup. è affetta da grave carenza della motivazione, con l'applicazione erronea e parziale dei principi giurisprudenziali in materia. Il ricorrente non ha mai detenuto stupefacenti o denaro per l'associazione; egli era solo a conoscenza degli affari illeciti del cognato, [OSCURATO:PERSONA]. Aveva avuto solo contatti con i suoi familiari, senza alcuna partecipazione alle attività dell'associazione. Il Tribunale del riesame ritiene che il ricorrente - unitamente a sua moglie - fosse colui che gestiva la cassa dell'associazione criminale; richiama ed analizza allo scopo alcune intercettazioni ambientali, ma non risponde alle critiche sollevateTorimirsa- dal ricorrente. Le intercettazioni richiamate (in particolare la n. 70, progr. 347 e quella del 23 gennaio 2019) non risultano sufficienti per affermare il quadro dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del ricorrente all'associazione. Il ricorrente era stato solo informato da [OSCURATO:PERSONA] di una sua trasferta a [OSCURATO:PERSONA] e della quantità del denaro che Guida avrebbe portato con sé, per l'acquisto di droga. Egli, pertanto, ha solo ascoltato i racconti del cognato [OSCURATO:PERSONA], senza alcun apporto materiale all'associazione. L'attività di sua moglie, [OSCURATO:PERSONA] (sorella di [OSCURATO:PERSONA]) di consegna e raccolta delle somme illecite non può essergli attribuita. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mancano gli elementi costitutivi della sua partecipazione all'associazione, l'affectio societatis, la stabilità e permanenza del vincolo associativo. 2. 3. Violazione di legge (art. 274, 275, 299 cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e %Mia mancata applicazione dei domiciliari anche con il braccialetto elettronico. Il ricorrente risulta incensurato e le eventuali esigenze cautelari possono garantirsi anche con i domiciliari con il braccialetto elettronico. Per il Tribunale del riesame, invece, ci sarebbero esigenze cautelari di reiterazione dei reati tali da non poter essere garantite se non con la grave misura della custodia in carcere. La motivazione sul punto risulta carente, contraddittoria e illogica. Non è stata valutata la personalità del ricorrente, ma solo sulla ritenuta gravità dei reati si è disposta la misura. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e reiterativo dei motivi del riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata.4. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza (sulla partecipazione all'associazione ex art. 74, T.U. stup., non contestando il ricorrente sia la sussistenza dell'associazione e sia i gravi indizi di colpevolezza dei reati ex art. 73 T.U. stup.), l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dell'arrestato, e in particolare la pluralità dei soggetti coinvolti, la ripartizione dei compiti e la stabilità dell'organizzazione, per la quale tutti gli aderenti risultano operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie e altrui ricevano vicendevole ausilio e che contribuiscono tutte all'attuazione del programma criminale con la configurabilità del reato associativo ex art, 74 T.U. stup.; il ricorrente unitamente alla moglie deteneva la cassa dell'associazione L'ordinanza analizza in maniera esaustiva le numerose intercettazioni che evidenziano indiscutibilmente le attività del ricorrente in favore del sodalizio criminale. L'ordinanza evidenzia che i contatti risultanti dalle intercettazioni non possono ritenersi di natura parentale posto che "le conversazioni captate hanno dato conto dì stretti legami di cointeresse nella gestione in comune delle attività illecite di produzione di droga, che trascendono i semplici rapporti parentali". Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni è una valutazione di merito: « In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27255801). Nessuna prospettazione di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. 4. 1. Comunque, poiché il ricorrente contesta solo ed esclusivamente i gravi indizi di colpevolezza del reato associativo ; la custodia cautelare sarebbe comunque prevista per i reati di cui all'art. 73, T.U. stup., non contestato sotto il profilo dei gravi indizi dì colpevolezza nel ricorso in cassazione (anche per la prova della partecipazione all'associazione); peraltro, si discute di una quantità di stupefacente di tutto rilievo: 4,00 kg di cocaina per il capo 52. 4. 2. Il ricorso generico e in fatto non si confronta affatto con le compete e chiare motivazioni dell'ordinanza impugnata. 5. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, «l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro» (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; vedi anche Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). 5. 1. Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del Tribunale del riesame e quello del provvedimento genetico della misura cautelare) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (assenza di sua compartecipazione all'associazione), peraltro genericamente, si pone in termini di censura di merito generica (solo in fatto), senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 6. Anche il motivo sulle esigenze cautelari risulta manifestamente infondato, generico ed in fatto. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva sul punto, rilevando senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera C, cod. proc. pen y ovvero il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati. Sul concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati il Tribunale evidenzia con motivazione esente da manifeste illogicità o contraddizioni la gravità dei fatti per i quali si procede, nella sussistenza della presunzione ex art. 275, terzo comma cod. proc. pen. e la vasta rete dell'associazione ormai stabilizzata nel mercato. Il Tribunale poi analizza in sintesi anche la non idoneità di altre misure ed in particolare gli arresti domiciliari (anche con il controllo del braccialetto elettronico) e con accertamenti in fatto, insindacabili in sede di legittimità, rileva come le esigenze cautelari non potrebbero garantirsi con misure meno afflittive, soprattutto se rimesse, almeno in parte, allo spontaneo adempimento dell'indagato, non consentirebbero un adeguato controllo e finirebbero con il frustare le esigenze sottese all'applicazione della misura. In particolare, sarebbe frustata l'esigenza di recidere "i contatti dell'indagato con il vasto contesto criminale nell'ambito del quale egli ha operato". Per la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione dei reati gravi, l'ordinanza impugnata deve ritenersi esaurientemente ed adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, nell'individuazione della condotta delinquenziale del ricorrente in relazione alle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; dalla modalità del fatto emergeva con chiarezza l'inclinazione a delinquere del ricorrente e la sua familiarità con i reati in materia di stupefacenti, oltre che con riguardo al più grave reato di cui all'art. 74, T.U. stup.; il ricorrente aveva una posizione di "assoluto rilievo [...] consigliere di [OSCURATO:PERSONA] e detentore, unitamente alla moglie, della cassa". Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 11639/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris