CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29176 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentate pro tempore; -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1488/02/20, depositata in data 17 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 5151/12/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno che aveva dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di chiusura della partita Iva, con decorrenza 28.7.2017, n. 3081 del 4.9.2018, adottato dall'Amministrazione nei confronti della società contribuente; - la CTR ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere avendo l'Ufficio revocato, in data 28.9.2018, il provvedimento di chiusura della partita Iva non già in via provvisoria, in conseguenza del provvedimento presidenziale del 27.9.2018 di sospensione degli effetti dell'atto impugnato ma in via definitiva ex tunc;- la contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 27 aprile 2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. alla parte personalmente, essendo stata effettuata invalidamente nei confronti del procuratore domiciliatario di primo grado della società contribuente rimasta contumace in grado di appello; -in data 2 agosto 2022 l'Agenzia ha depositato atto di rinotifica (non andato a buon fine) del ricorso per cassazione personalmente alla parte contribuente; -l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente osservato che, anche alla luce della memoria depositata dall'Agenzia delle entrate, diversamente da quanto ritenuto nella ordinanza interlocutoria del 27 aprile 2022 (che deve intendersi revocata), in base all'orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall'Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente, via pec, alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con studio in Avellino, [OSCURATO:PERSONA] n. 10), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 26308 del 2020; Cass.3984 del 2022). 2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 e 132, n. 4 c.p.c. per avere la CTR confermato la decisione di prime cure di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sul presupposto che l'Ufficio avesse revocato il provvedimento di chiusura della partita Iva con determinazione del 28.9.2018 non già in via provvisoria - in conseguenza del provvedimento presidenziale del 27.9.2018 di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato- ma in via definitiva con efficacia ex nunc, senza esplicitare le ragioni di tale convincimento. 3.Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 46-47 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere senza verificare se il provvedimento sopravvenuto del 28 settembre 2018 di riattivazione della partita Iva avesse carattere pienamente satisfattivo delle pretese azionate. 4.11 primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 4.1.La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020); come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020); nella specie - a fronte del motivo di appello con cui l'Ufficio aveva censurato la decisione del giudice di prime cure di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere evidenziando la natura della determinazione del 28.9.2018 di revoca del provvedimento di chiusura della partita Iva come atto conseguenziale al decreto presidenziale del 27.9.2018 di sospensione, in via provvisoria, dell'efficacia dell'atto impugnato - la CTR ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che il provvedimento di revoca dell'atto impugnato avesse natura non già provvisoria, in conseguenza del provvedimento presidenziale del 27.9.2018, ma definitiva, con effetti ex tunc, senza rendere palese le ragioni sottese a tale decisione e il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento. 5.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizi