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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 01351/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1598/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati [OSCURATO:PERSONA].

I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1282/2019 depositata il 22 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio deducendo che la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l., costituita per la costruzione di case di tipo popolare da destinare ai soci, aveva acquistato, con contratto del 25 febbraio 1987, un suolo edificatorio in Calimera al prezzo di lire 56.000.000; hanno esposto, altresì, che la stessa società aveva contratto un mutuo decennale per lire 1.100.000.000, che prevedeva un vincolo solidale dei soci.

Gli attori hanno poi narrato di aver aderito alla società onde acquistare un alloggio al costo di lire 98.550.000, di cui lire 70.000.000 per quota mutuo, e che altri soci avevano ricevuto in assegnazione alloggi senza dover sostenere oneri economici.

Nella citazione introduttiva è stato pure rappresentato che, nonostante avessero corrisposto la somma di lire 142.056.000, gli istanti risultavano ancora debitori, nei confronti dell'istituto mutuante, [OSCURATO:PERSONA] di Novara, della somma di lire

53.370.792. I predetti Manca e Maggiore hanno quindi domandato: accertarsi i costi reali della società; disporsene la ripartizione tra tutti i soci in proporzione delle quote sociali; accertarsi che l'accollo del mutuo residuo non era avvenuto in proporzione delle dette quote; determinarsi i conguagli a favore dei soci che avevano pagato quote maggiori; dichiararsi che gli attori avevano versato la somma complessiva di lire 142.056.000; accertarsi che alcuni soci, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avevano contribuito come gli attori ai costi sociali; annullarsi per errore o dolo l'atto del presidente della cooperativa datato 27 febbraio 1997, previa integrazione del contraddittorio con l’assegnatario Sez.

I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 dell’alloggio 8/A; dichiararsi nullo il contratto di vendita perché stipulato senza la preventiva delibera assembleare.

Nella resistenza della società e dei soci convenuti in giudizio, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della società cooperativa, soggetto giuridicamente inesistente al momento della notifica dell'atto di citazione; ha del pari ritenuto inammissibile la domanda relativa al conguaglio dei costi e delle quote di mutuo, e ciò per la mancata impugnazione delle delibere assembleare e dei bilanci.

2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Lecce ha pronunciato la nullità della sentenza impugnata, rimettendo le parti avanti al Giudice di primo grado.

Ha rilevato che gli attori avevano mancato di citare tutti i soci della cooperativa, «litisconsorti necessari rispetto alla domanda di acclaramento dei conti e riparto dei costi».

3. — Ricorrono per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e il primo anche in proprio.

Chi ha resistito con controricorso è indicato in epigrafe.

Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., nullità della sentenza, anche per violazione dei principi del giusto processo, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c..

Col secondo mezzo si prospetta la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione al primo motivo di appello e all’art. 43-bis r.d. n. 12/1941, nonché la violazione dell’art. 50-bis, n. 5, 158 e 161 c.p.c..

Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Col quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 112.c.p.c., la Sez.

I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, la violazione o falsa applicazione degli artt. 300, 101, 102, 110, 299 ss., 353, 354 c.p.c., 24 Cost. e 2495, comma 2, c.p.c..

Col quinto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sul quarto motivo di appello e la nullità della sentenza.

Il sesto motivo oppone una ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quinto motivo di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata.

2. ― Il primo motivo verte sull’unica questione di cui si è occupata la Corte di appello: quella relativa alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società cooperativa, oramai estinta, che non sono stati evocati in giudizio.

I ricorrenti rilevano come nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell’avversa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei detti soci, avessero opposto che i soci in questione «di nulla si [erano] arricchiti e nessuna delle domande contenute nell'atto di citazione [era] contro di loro»; aggiungono di aver domandato, nella stessa occasione, che il Tribunale disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], acquirente di uno degli appartamenti edificati dalla cooperativa, ove si fosse ritenuta necessaria.

Criticano, da ultimo, la decisione con cui essi istanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado per «aver dato causa alla nullità della citazione e di tutti gli atti successivi del giudizio di primo grado».

3. ― Il provvedimento impugnato si limita ad affermare, come si è visto, che i soci della cooperativa erano «litisconsorti necessari rispetto alla domanda di acclaramento dei conti e di riparto dei costi».

In realtà, i rapporti di debito e credito nascenti dalle attività sociali non poterono instaurarsi tra i soci: venendo in questione una persona giuridica, quale era l’oramai disciolta società cooperativa a responsabilità limitata, le obbligazioni di contribuzione dei soci sono intercorse tra la società e i soci, e non tra un socio e gli altri.

Come è Sez.

I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 noto, il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno — di carattere associativo — che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente (Cass. 11 giugno 2024, n. 16231; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646): entrambi i rapporti intercorrono tra il socio e la società, anche se quello attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio da parte del socio si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione alla vita sociale e non è caratterizzato dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass. 28 maggio 2024, n. 14850; Cass. 2 agosto 2023, n. 23606).

La cancellazione della società dal registro delle imprese ― ancorché sopraggiunta nel corso del giudizio, come sostenuto dagli istanti ― non muta tale quadro.

Intervenuta la detta cancellazione la società si estingue.

Vero che è fatta salva la successione dei soci nelle obbligazioni nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. Sez.

U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071): ma non risulta che nel presente giudizio sia stata prospettata la successione degli originari soci in debiti della società cancellata.

Al di là della loro proponibilità e fondatezza (profili che qui evidentemente non interessano) le domande spiegate dagli originari attori nei confronti dei soci, dunque, investono, bensì, il rapporto societario, ma avendo riguardo al suo reale centro di imputazione, che è la società cooperativa; non ricorre, pertanto, nel caso in esame, un litisconsorzio necessario, il quale si configura, come è noto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando si sia in presenza di una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere Sez.

I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta (per tutte: Cass. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. 13 giugno 2018, n. 15521).

Quel che difetta, nel caso in esame, è l’esistenza stessa di una situazione sostanziale plurisoggettiva inscindibile che, con riguardo alle domande proposte, accomuni tra loro i soci della società cooperativa.

Le considerazioni che precedono prevalgono su quanto specificamente osservato dagli istanti con riguardo al tema dell’integrazione del contraddittorio: è opportuno comunque evidenziare come esse colgano nel segno.

Proprio perché non ricorreva un litisconsorzio necessario, la Corte territoriale avrebbe dovuto conferire rilievo alla manifestata volontà degli attori di non proporre domande nei confronti dei soci non citati in giudizio; ciò vale, all’evidenza, anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli attori avrebbero dovuto evocare in giudizio dall’inizio del processo, ma che non riveste, nel detto giudizio, la qualità di litisconsorte necessario.

4. ― La censura svolta merita, quindi, accoglimento e tanto determina l’assorbimento della questione, posta all’interno dello stesso primo motivo, sulla condanna alle spese processuali: statuizione, questa, destinata alla caducazione per effetto della cassazione della sentenza.

5. ― I restanti motivi sono inammissibili, in quanto investono profili su cui la Corte di appello non ha pronunciato, perché assorbiti (sull’inammissibilità del ricorso per cassazione su questioni assorbite cfr.: Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. 1 marzo 2007, n. 4804).

6. ― La sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce che statuirà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sez.

I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 6 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1598/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; intimati [OSCURATO:PERSONA]. I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1282/2019 depositata il 22 novembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio deducendo che la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l., costituita per la costruzione di case di tipo popolare da destinare ai soci, aveva acquistato, con contratto del 25 febbraio 1987, un suolo edificatorio in Calimera al prezzo di lire 56.000.000; hanno esposto, altresì, che la stessa società aveva contratto un mutuo decennale per lire 1.100.000.000, che prevedeva un vincolo solidale dei soci. Gli attori hanno poi narrato di aver aderito alla società onde acquistare un alloggio al costo di lire 98.550.000, di cui lire 70.000.000 per quota mutuo, e che altri soci avevano ricevuto in assegnazione alloggi senza dover sostenere oneri economici. Nella citazione introduttiva è stato pure rappresentato che, nonostante avessero corrisposto la somma di lire 142.056.000, gli istanti risultavano ancora debitori, nei confronti dell'istituto mutuante, [OSCURATO:PERSONA] di Novara, della somma di lire 53.370.792. I predetti Manca e Maggiore hanno quindi domandato: accertarsi i costi reali della società; disporsene la ripartizione tra tutti i soci in proporzione delle quote sociali; accertarsi che l'accollo del mutuo residuo non era avvenuto in proporzione delle dette quote; determinarsi i conguagli a favore dei soci che avevano pagato quote maggiori; dichiararsi che gli attori avevano versato la somma complessiva di lire 142.056.000; accertarsi che alcuni soci, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avevano contribuito come gli attori ai costi sociali; annullarsi per errore o dolo l'atto del presidente della cooperativa datato 27 febbraio 1997, previa integrazione del contraddittorio con l’assegnatario Sez. I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 dell’alloggio 8/A; dichiararsi nullo il contratto di vendita perché stipulato senza la preventiva delibera assembleare. Nella resistenza della società e dei soci convenuti in giudizio, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti della società cooperativa, soggetto giuridicamente inesistente al momento della notifica dell'atto di citazione; ha del pari ritenuto inammissibile la domanda relativa al conguaglio dei costi e delle quote di mutuo, e ciò per la mancata impugnazione delle delibere assembleare e dei bilanci. 2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Lecce ha pronunciato la nullità della sentenza impugnata, rimettendo le parti avanti al Giudice di primo grado. Ha rilevato che gli attori avevano mancato di citare tutti i soci della cooperativa, «litisconsorti necessari rispetto alla domanda di acclaramento dei conti e riparto dei costi». 3. — Ricorrono per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e il primo anche in proprio. Chi ha resistito con controricorso è indicato in epigrafe. Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., nullità della sentenza, anche per violazione dei principi del giusto processo, omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 91 c.p.c.. Col secondo mezzo si prospetta la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione al primo motivo di appello e all’art. 43-bis r.d. n. 12/1941, nonché la violazione dell’art. 50-bis, n. 5, 158 e 161 c.p.c.. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Col quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 112.c.p.c., la Sez. I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, la violazione o falsa applicazione degli artt. 300, 101, 102, 110, 299 ss., 353, 354 c.p.c., 24 Cost. e 2495, comma 2, c.p.c.. Col quinto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sul quarto motivo di appello e la nullità della sentenza. Il sesto motivo oppone una ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul quinto motivo di appello e la conseguente nullità della sentenza impugnata. 2. ― Il primo motivo verte sull’unica questione di cui si è occupata la Corte di appello: quella relativa alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della società cooperativa, oramai estinta, che non sono stati evocati in giudizio. I ricorrenti rilevano come nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell’avversa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei detti soci, avessero opposto che i soci in questione «di nulla si [erano] arricchiti e nessuna delle domande contenute nell'atto di citazione [era] contro di loro»; aggiungono di aver domandato, nella stessa occasione, che il Tribunale disponesse l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], acquirente di uno degli appartamenti edificati dalla cooperativa, ove si fosse ritenuta necessaria. Criticano, da ultimo, la decisione con cui essi istanti sono stati condannati al pagamento delle spese del grado per «aver dato causa alla nullità della citazione e di tutti gli atti successivi del giudizio di primo grado». 3. ― Il provvedimento impugnato si limita ad affermare, come si è visto, che i soci della cooperativa erano «litisconsorti necessari rispetto alla domanda di acclaramento dei conti e di riparto dei costi». In realtà, i rapporti di debito e credito nascenti dalle attività sociali non poterono instaurarsi tra i soci: venendo in questione una persona giuridica, quale era l’oramai disciolta società cooperativa a responsabilità limitata, le obbligazioni di contribuzione dei soci sono intercorse tra la società e i soci, e non tra un socio e gli altri. Come è Sez. I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 noto, il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti, l'uno — di carattere associativo — che direttamente discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente (Cass. 11 giugno 2024, n. 16231; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646): entrambi i rapporti intercorrono tra il socio e la società, anche se quello attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio da parte del socio si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione alla vita sociale e non è caratterizzato dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Cass. 28 maggio 2024, n. 14850; Cass. 2 agosto 2023, n. 23606). La cancellazione della società dal registro delle imprese ― ancorché sopraggiunta nel corso del giudizio, come sostenuto dagli istanti ― non muta tale quadro. Intervenuta la detta cancellazione la società si estingue. Vero che è fatta salva la successione dei soci nelle obbligazioni nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071): ma non risulta che nel presente giudizio sia stata prospettata la successione degli originari soci in debiti della società cancellata. Al di là della loro proponibilità e fondatezza (profili che qui evidentemente non interessano) le domande spiegate dagli originari attori nei confronti dei soci, dunque, investono, bensì, il rapporto societario, ma avendo riguardo al suo reale centro di imputazione, che è la società cooperativa; non ricorre, pertanto, nel caso in esame, un litisconsorzio necessario, il quale si configura, come è noto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando si sia in presenza di una situazione sostanziale plurisoggettiva che deve essere Sez. I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 5 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento della azione proposta (per tutte: Cass. 13 febbraio 2020, n. 3692; Cass. 13 giugno 2018, n. 15521). Quel che difetta, nel caso in esame, è l’esistenza stessa di una situazione sostanziale plurisoggettiva inscindibile che, con riguardo alle domande proposte, accomuni tra loro i soci della società cooperativa. Le considerazioni che precedono prevalgono su quanto specificamente osservato dagli istanti con riguardo al tema dell’integrazione del contraddittorio: è opportuno comunque evidenziare come esse colgano nel segno. Proprio perché non ricorreva un litisconsorzio necessario, la Corte territoriale avrebbe dovuto conferire rilievo alla manifestata volontà degli attori di non proporre domande nei confronti dei soci non citati in giudizio; ciò vale, all’evidenza, anche con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che gli attori avrebbero dovuto evocare in giudizio dall’inizio del processo, ma che non riveste, nel detto giudizio, la qualità di litisconsorte necessario. 4. ― La censura svolta merita, quindi, accoglimento e tanto determina l’assorbimento della questione, posta all’interno dello stesso primo motivo, sulla condanna alle spese processuali: statuizione, questa, destinata alla caducazione per effetto della cassazione della sentenza. 5. ― I restanti motivi sono inammissibili, in quanto investono profili su cui la Corte di appello non ha pronunciato, perché assorbiti (sull’inammissibilità del ricorso per cassazione su questioni assorbite cfr.: Cass. 16 giugno 2022, n. 19442; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. 1 marzo 2007, n. 4804). 6. ― La sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce che statuirà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sez. I – RG 1598/2020 camera di consiglio 4.12.2025 6 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 1598/2020 Numero sezionale 4308/2025 Numero di raccolta generale 1351/2026 Data pubblicazione 21/01/2026 P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio