CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46995/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza che ha definito l'appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge; Considerato infatti che il ricorrente denuncia la omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., che costituisce motivo non consentito (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), fatta salva l'ipotesi - nella specie non ricorrente - in cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30-9ttobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] e