CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26704/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di imprenditore individuale dichiarato fallito il 3 marzo 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che postula il fallimento quale evento del reato in rassegna (sotto il profilo sia del nesso di causalità sia dell'elemento soggettivo), è manifestamente infondato poiché coltiva una tesi completamente dissonante rispetto alla consolidatissima giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività»; e « L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/201, Passarelli, Rv 266804 e Rv. 266805); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che sostiene la mancanza di elementi idonei a ricavare la volontà in capo all'imputato di porre in esser atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale, è generico, assertivo e versato in fatto, senza alcun confronto critico con la tenuta logica dell'apparato argomentativo posto a base della c.d. "doppia conforme" di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C