Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06297/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 35843-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2806/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3562/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. n. 35843/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2806/2018 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, alla applicazione della normativa di cui al R.D. n. 148/31 e al CCNL Autoferrotranvieri in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte territoriale, richiamando arresti del Giudice di legittimità ( Cass. n. 4780/99; Cass. n. 7731/2007), valutando il contenuto dell'art. 7 lett. b) del R.D. n. 148/1931, con riguardo alla inapplicabilità del contenuto del medesimo decreto a "addetti a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio trasporti", aveva ritenuto che in tale ambito non potessero essere considerati i controricorrenti poiché, pur provenendo da [OSCURATO:SOCIETA], dal 2006 erano stati inseriti in [OSCURATO:SOCIETA] e avevano fornito attività non qualificabili come soltanto "sussidiari(e) del servizio trasporti".

Tali ultime erano qualificate solo le attività erogate agli utenti esterni.

Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso affidato a un unico articolato motivo cui resistevano con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.

Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo è' dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 lett.b) del RD n. 148/31, art. 1 I.n. 270/88, CCNL autoferrotranvieri del 2000 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c..

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c) Violazione e falsa applicazione art 118 disp attuaz cpc, e art. 132 n. 4 c.p.c., art. 1362 c.c. con riguardo all'Accordo di Armonizzazione 11.6.2007 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.

Con l'articolata denuncia parte ricorrente si duole, in sostanza, della interpretazione fornita dalla corte territoriale al concetto di "sussidiarietà" dei servizi.

Il giudice d'appello aveva infatti qualificato questi ultimi solo RG. n. 35843/2018 quelli forniti da utenti esterni.

Solo per essi il CCNL del 2000 aveva inteso escluderne la assoggettabilità al Regio Decreto n. 148/31.

In tale ambito la società ricorrente ritiene, invece, che rientrino gli attuali controricorrenti, in quanto provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999).

Ha anche specificato che per servizi esterni devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n. 4780/1999) Rispetto a tali principi, correttamente osservati dal giudice d'appello, è stata svolta la valutazione delle attività svolte.

Invero la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società ( [OSCURATO:SOCIETA]), non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari RG. n. 35843/2018 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Cosi' deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 35843-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c/o la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2806/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3562/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 35843/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2806/2018 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato il diritto dei lavoratori, attuali controricorrenti, alla applicazione della normativa di cui al R.D. n. 148/31 e al CCNL Autoferrotranvieri in sostituzione della disciplina di cui all'allegato A del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte territoriale, richiamando arresti del Giudice di legittimità ( Cass. n. 4780/99; Cass. n. 7731/2007), valutando il contenuto dell'art. 7 lett. b) del R.D. n. 148/1931, con riguardo alla inapplicabilità del contenuto del medesimo decreto a "addetti a servizi che siano soltanto sussidiari del servizio trasporti", aveva ritenuto che in tale ambito non potessero essere considerati i controricorrenti poiché, pur provenendo da [OSCURATO:SOCIETA], dal 2006 erano stati inseriti in [OSCURATO:SOCIETA] e avevano fornito attività non qualificabili come soltanto "sussidiari(e) del servizio trasporti". Tali ultime erano qualificate solo le attività erogate agli utenti esterni. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso affidato a un unico articolato motivo cui resistevano con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo è' dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 lett.b) del RD n. 148/31, art. 1 I.n. 270/88, CCNL autoferrotranvieri del 2000 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c) Violazione e falsa applicazione art 118 disp attuaz cpc, e art. 132 n. 4 c.p.c., art. 1362 c.c. con riguardo all'Accordo di Armonizzazione 11.6.2007 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Con l'articolata denuncia parte ricorrente si duole, in sostanza, della interpretazione fornita dalla corte territoriale al concetto di "sussidiarietà" dei servizi. Il giudice d'appello aveva infatti qualificato questi ultimi solo RG. n. 35843/2018 quelli forniti da utenti esterni. Solo per essi il CCNL del 2000 aveva inteso escluderne la assoggettabilità al Regio Decreto n. 148/31. In tale ambito la società ricorrente ritiene, invece, che rientrino gli attuali controricorrenti, in quanto provenienti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha rilevato in proposito, con plurimi arresti, che per servizi "soltanto sussidiari del servizio dei trasporti" secondo la norma dettata dall'art.7, lett. b), del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, ai fini della sottrazione dei relativi addetti all'applicazione della normativa sul rapporto di lavoro per il personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne, ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e, quindi, oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n.7731/2007; Cass.n.4780/1999). Ha anche specificato che per servizi esterni devono intendersi non quelli forniti all'azienda di trasporto da unità organizzative interne (servizio del personale, servizio di contabilità, ecc.), ma quelli erogati agli utenti esterni come da qualsiasi azienda produttrice di servizi e quindi oggetto di attività, diverse da quelle di trasporto, esercitate in forma imprenditoriale (Cass.n. 4780/1999) Rispetto a tali principi, correttamente osservati dal giudice d'appello, è stata svolta la valutazione delle attività svolte. Invero la circostanza della provenienza dei dipendenti da altra società ( [OSCURATO:SOCIETA]), non è sufficiente a qualificare come sussidiari i servizi resi, essendo tale qualificazione destinata ad includere solo le attività svolte da soggetti estranei alla organizzazione della società fruitrice. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari RG. n. 35843/2018 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso
Sentenza Cassazione n. 06297/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris