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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26536/2026

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L nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.P- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato confermata la sua condanna in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209.

L'unico motivo di ricorso, attinente alla determinazione della pena, è manifestamente infondato.

A tale proposito, va difatti ricordato che nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01, tra le altre); ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente adeguato il richiamo della Corte alla congruità della pena, peraltro rideterminata in misura prossima al minimo edittale.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.P- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato confermata la sua condanna in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. L'unico motivo di ricorso, attinente alla determinazione della pena, è manifestamente infondato. A tale proposito, va difatti ricordato che nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01, tra le altre); ne consegue che, nel caso di specie, deve ritenersi pienamente adeguato il richiamo della Corte alla congruità della pena, peraltro rideterminata in misura prossima al minimo edittale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris