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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10529/2023

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alle statuizioni civili ed il rigetto nel resto di tutti i ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Forlì emessa il 9 dicembre 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti e la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina, estorsione e porto abusivo in luogo pubblico di un oggetto atto ad offendere (capi A, B e D della imputazione).

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per essere stata sottoscritta da un giudice diverso da quello che ha presieduto il collegio giudicante.

La sentenza, infatti, risulta sottoscritta, quale presidente, dal dottor. [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla intestazione risulta indicato quale presidente il dottor [OSCURATO:PERSONA].

Dalle firme, peraltro illeggibili, apposte sul verbale dell'udienza collegiale di appello del 17 settembre 2021 e sulla scheda contenente la motivazione della sentenza non apparirebbe chiaro «se i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione della motivazione della sentenza in camera di consiglio, siano i medesimi magistrati componenti la Sezione della Corte di appello di Bologna davanti ai quali si è celebrata l'udienza camerale» (così a fg. 8 del ricorso); 2) violazione di legge per avere la Corte confermato le statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile all'udienza del 17 settembre 2021 e la rimessione della querela intervenuta per due reati (capi B ed E); 3) violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2020, tenuto conto che il dichiarante aveva assunto in quella sede la qualità di indiziato ed avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte tenuto conto delle contraddizioni insite nel racconto della persona offesa siccome idonee ad inficiarne l'attendibilità e per avere travisato i fatti (si rinvia ai fgg. 13 e segg. del ricorso); 5) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come rapina ed estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non essendo stato dimostrato che il rapporto tra le parti avesse natura illecita; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due ricorsi.2.2.1.

Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) nullità della sentenza per essere stata sottoscritta da giudice diverso da quello che presiedeva il collegio.

Si tratta di eccezione sovrapponibile a quella proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso; 2) violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2020.

Si tratta di eccezione sovrapponibile a quella proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte tenuto conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello a proposito delle contraddizioni insite nel racconto della persona offesa siccome idonee ad inficiarne l'attendibilità e per avere travisato i fatti non considerando neanche la proposta riqualificazione del fatto ex art. 378 cod.pen. (si rinvia ai fgg. 11 e segg. del ricorso); 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come rapina ed estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non essendo stato dimostrato che il rapporto tra le parti avesse natura illecita.

Si tratta di censure sovrapponibili a quelle proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso; 5) violazione di legge per avere la Corte confermato le statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile all'udienza del 17 settembre 2021 e la rimessione della querela intervenuta per due reati (capi B ed E) ed inoltre quanto al trattamento sanzionatorio.

Si tratta di censure sovrapponibili a quelle proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il secondo ed il quinto motivo di ricorso.

2.2.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] G.M.

Romeo deduce argomenti sovrapponibili a quelli del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente. 1.1.Risulta dagli atti - che la Corte ha potuto consultare stante la natura processuale della questione - che nel verbale dell'udienza del processo di appello tenutasi il 17.9.21 il presidente del collegio è indicato nel dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha apposto la firma in calce al verbale con una sigla, la stessa che si trova in calce al dispositivo letto in udienza.

Dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che il presidente del collegio è lo stesso dottor [OSCURATO:PERSONA], ma la sentenza depositata è firmata - peraltro con ni modalità palesemente differenti rispetto alle firme apposte sul verbale di udienza e nel dispositivo letto al termine della camera di consiglio - da altro presidente, il dottor [OSCURATO:PERSONA].

La difesa ha proposto la sua eccezione nella prima occasione utile, che era il ricorso per cassazione.

1.2. Fatte queste premesse, deve essere applicato al caso in esame il principio di diritto - che trova la sua naturale estrinsecazione nel caso di una sentenza, secondo quanto prevede l'art. 546 cod. proc. pen. - a mente del quale, in tema di requisiti della sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309 cod. proc. pen., costituisce nullità relativa la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio (Sez. 6, n. 42759 del 17/10/2005, Sassone, Rv. 232754; Sez. 1, n. 31597 del 25/06/2004, Tomedi, Rv. 229852).

Non si ritiene, invece, di condividere l'opposto orientamento che si trae da Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119, secondo cui, in tema di requisiti della sentenza, non determina nullità, ma un mero errore materiale correggibile, riferito a una diversità esteriore del documento, la sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un magistrato diverso da quello che ha partecipato al giudizio, ha concorso alla decisione e ha sottoscritto il dispositivo, riportato in maniera conforme nel testo finale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'erronea sottoscrizione non determina nullità, in quanto risulta rispettato il principio di immediatezza, in base al quale alla deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e non risulta violata la previsione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la sentenza è nulla solo se priva della sottoscrizione del giudice). (Conf.: n. 1064 del 1978, Rv. 137802).

Tale decisione non tiene conto dei precedenti citati e delle ragioni poste a fondamento di quelle decisioni.

In particolare della circostanza, ben rappresentata nella sentenza già citata n. 42759 del 2005, Sassone, che l'irregolarità formale del provvedimento potrà essere corretta ma solo ad opera della giudice che ha emesso il provvedimento, «con la conseguenza che tale possibilità resta esclusa nel momento in cui gli atti sono trasmessi al giudice dell'impugnazione.

Una volta impugnato il provvedimento l'omissione della sottoscrizione non può più essere emendata e diventa causa di annullamento», nel caso di specie tempestivamente dedotta dal ricorrente, trattandosi, pacificamente, di nullità relativa e non assoluta.

Ne consegue che la Corte di appello di Bologna, nella composizione collegiale corrispondente alle risultanze del verbale di udienza del 17 settembre 2021, nA. procederà alla rinnovazione della sentenza documento annullata in questa sede, attraverso una nuova redazione della motivazione ed una nuova sottoscrizione cui farà seguito un nuovo deposito in cancelleria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.01.2023.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con riguardo alle statuizioni civili ed il rigetto nel resto di tutti i ricorsi; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Forlì emessa il 9 dicembre 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti e la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di rapina, estorsione e porto abusivo in luogo pubblico di un oggetto atto ad offendere (capi A, B e D della imputazione). 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per essere stata sottoscritta da un giudice diverso da quello che ha presieduto il collegio giudicante. La sentenza, infatti, risulta sottoscritta, quale presidente, dal dottor. [OSCURATO:PERSONA], mentre dalla intestazione risulta indicato quale presidente il dottor [OSCURATO:PERSONA]. Dalle firme, peraltro illeggibili, apposte sul verbale dell'udienza collegiale di appello del 17 settembre 2021 e sulla scheda contenente la motivazione della sentenza non apparirebbe chiaro «se i magistrati che hanno partecipato alla deliberazione della motivazione della sentenza in camera di consiglio, siano i medesimi magistrati componenti la Sezione della Corte di appello di Bologna davanti ai quali si è celebrata l'udienza camerale» (così a fg. 8 del ricorso); 2) violazione di legge per avere la Corte confermato le statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile all'udienza del 17 settembre 2021 e la rimessione della querela intervenuta per due reati (capi B ed E); 3) violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2020, tenuto conto che il dichiarante aveva assunto in quella sede la qualità di indiziato ed avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte tenuto conto delle contraddizioni insite nel racconto della persona offesa siccome idonee ad inficiarne l'attendibilità e per avere travisato i fatti (si rinvia ai fgg. 13 e segg. del ricorso); 5) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come rapina ed estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non essendo stato dimostrato che il rapporto tra le parti avesse natura illecita; 6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due ricorsi.2.2.1. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) nullità della sentenza per essere stata sottoscritta da giudice diverso da quello che presiedeva il collegio. Si tratta di eccezione sovrapponibile a quella proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo di ricorso; 2) violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] il 13 maggio 2020. Si tratta di eccezione sovrapponibile a quella proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il terzo motivo di ricorso; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, non avendo la Corte tenuto conto delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello a proposito delle contraddizioni insite nel racconto della persona offesa siccome idonee ad inficiarne l'attendibilità e per avere travisato i fatti non considerando neanche la proposta riqualificazione del fatto ex art. 378 cod.pen. (si rinvia ai fgg. 11 e segg. del ricorso); 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti come rapina ed estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non essendo stato dimostrato che il rapporto tra le parti avesse natura illecita. Si tratta di censure sovrapponibili a quelle proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il quarto motivo di ricorso; 5) violazione di legge per avere la Corte confermato le statuizioni civili nonostante la revoca della costituzione di parte civile all'udienza del 17 settembre 2021 e la rimessione della querela intervenuta per due reati (capi B ed E) ed inoltre quanto al trattamento sanzionatorio. Si tratta di censure sovrapponibili a quelle proposte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il secondo ed il quinto motivo di ricorso. 2.2.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] G.M. Romeo deduce argomenti sovrapponibili a quelli del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente. 1.1.Risulta dagli atti - che la Corte ha potuto consultare stante la natura processuale della questione - che nel verbale dell'udienza del processo di appello tenutasi il 17.9.21 il presidente del collegio è indicato nel dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha apposto la firma in calce al verbale con una sigla, la stessa che si trova in calce al dispositivo letto in udienza. Dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che il presidente del collegio è lo stesso dottor [OSCURATO:PERSONA], ma la sentenza depositata è firmata - peraltro con ni modalità palesemente differenti rispetto alle firme apposte sul verbale di udienza e nel dispositivo letto al termine della camera di consiglio - da altro presidente, il dottor [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha proposto la sua eccezione nella prima occasione utile, che era il ricorso per cassazione. 1.2. Fatte queste premesse, deve essere applicato al caso in esame il principio di diritto - che trova la sua naturale estrinsecazione nel caso di una sentenza, secondo quanto prevede l'art. 546 cod. proc. pen. - a mente del quale, in tema di requisiti della sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309 cod. proc. pen., costituisce nullità relativa la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non faceva parte di quel collegio (Sez. 6, n. 42759 del 17/10/2005, Sassone, Rv. 232754; Sez. 1, n. 31597 del 25/06/2004, Tomedi, Rv. 229852). Non si ritiene, invece, di condividere l'opposto orientamento che si trae da Sez. 6, n. 4945 del 30/01/2020, Frongia, Rv. 278119, secondo cui, in tema di requisiti della sentenza, non determina nullità, ma un mero errore materiale correggibile, riferito a una diversità esteriore del documento, la sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un magistrato diverso da quello che ha partecipato al giudizio, ha concorso alla decisione e ha sottoscritto il dispositivo, riportato in maniera conforme nel testo finale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'erronea sottoscrizione non determina nullità, in quanto risulta rispettato il principio di immediatezza, in base al quale alla deliberazione devono concorrere gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e non risulta violata la previsione dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la sentenza è nulla solo se priva della sottoscrizione del giudice). (Conf.: n. 1064 del 1978, Rv. 137802). Tale decisione non tiene conto dei precedenti citati e delle ragioni poste a fondamento di quelle decisioni. In particolare della circostanza, ben rappresentata nella sentenza già citata n. 42759 del 2005, Sassone, che l'irregolarità formale del provvedimento potrà essere corretta ma solo ad opera della giudice che ha emesso il provvedimento, «con la conseguenza che tale possibilità resta esclusa nel momento in cui gli atti sono trasmessi al giudice dell'impugnazione. Una volta impugnato il provvedimento l'omissione della sottoscrizione non può più essere emendata e diventa causa di annullamento», nel caso di specie tempestivamente dedotta dal ricorrente, trattandosi, pacificamente, di nullità relativa e non assoluta. Ne consegue che la Corte di appello di Bologna, nella composizione collegiale corrispondente alle risultanze del verbale di udienza del 17 settembre 2021, nA. procederà alla rinnovazione della sentenza documento annullata in questa sede, attraverso una nuova redazione della motivazione ed una nuova sottoscrizione cui farà seguito un nuovo deposito in cancelleria. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.01.2023. Il Consigliere estensore Il
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