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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 639/2023

ECLI:EU:T:2023:572
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0516_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 – Italia / Commissione (causa T‑516/21) ( 1 ) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Italia – Sostegno accoppiato facoltativo nei settori delle carni bovine e del latte – Trattamento delle comunicazioni tardive – Regolarizzazioni – Condizioni di ammissibilità – Articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Sanzioni amministrative – Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Proporzionalità – Parità di trattamento – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Termine per la comunicazione all’autorità competente – Articolo 2 e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000»

1. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Comunicazione tardiva – Regolarizzazione – Ammissibilità al beneficio del sostegno – Applicazione di sanzioni amministrative – Ammissibilità – Assenza di violazione del principio di proporzionalità [Regolamenti della Commissione n. 639/2014, art. 53, § 4, comma 2, a), e n. 640/2014, art. 31] (v. punti 63‑79, 81‑84, 95‑100)

2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Termine di notifica – Autorità competente – Nozione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760/2000, artt. 2 e 7, § 1; regolamento della Commissione n. 640/2014) (v. punti 113‑118) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 412 del 11.10.2021 .

62021TJ0516_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 – Italia / Commissione (causa T‑516/21) ( 1 ) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Italia – Sostegno accoppiato facoltativo nei settori delle carni bovine e del latte – Trattamento delle comunicazioni tardive – Regolarizzazioni – Condizioni di ammissibilità – Articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Sanzioni amministrative – Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Proporzionalità – Parità di trattamento – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Termine per la comunicazione all’autorità competente – Articolo 2 e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000» 1. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Comunicazione tardiva – Regolarizzazione – Ammissibilità al beneficio del sostegno – Applicazione di sanzioni amministrative – Ammissibilità – Assenza di violazione del principio di proporzionalità [Regolamenti della Commissione n. 639/2014, art. 53, § 4, comma 2, a), e n. 640/2014, art. 31] (v. punti 63‑79, 81‑84, 95‑100) 2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Termine di notifica – Autorità competente – Nozione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760/2000, artt. 2 e 7, § 1; regolamento della Commissione n. 640/2014) (v. punti 113‑118) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 412 del 11.10.2021 .
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