Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 639/2023
ECLI:EU:T:2023:572
Testo integrale del provvedimento
62021TJ0516_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023 –
Italia / Commissione
(causa T‑516/21) (
1
)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Italia – Sostegno accoppiato facoltativo nei settori delle carni bovine e del latte – Trattamento delle comunicazioni tardive – Regolarizzazioni – Condizioni di ammissibilità – Articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Sanzioni amministrative – Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Proporzionalità – Parità di trattamento – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Termine per la comunicazione all’autorità competente – Articolo 2 e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000»
1.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Comunicazione tardiva – Regolarizzazione – Ammissibilità al beneficio del sostegno – Applicazione di sanzioni amministrative – Ammissibilità – Assenza di violazione del principio di proporzionalità
[Regolamenti della Commissione n. 639/2014, art. 53, § 4, comma 2, a), e n. 640/2014, art. 31]
(v. punti 63‑79, 81‑84, 95‑100)
2.
Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Sostegno accoppiato facoltativo – Termine di notifica – Autorità competente – Nozione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1760/2000, artt. 2 e 7, § 1; regolamento della Commissione n. 640/2014)
(v. punti 113‑118)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.
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1
)
GU C 412 del 11.10.2021
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