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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03597/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 13 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente qualificato i fatti contestati in termini di tentata estorsione, evidenziando come la condotta minatoria posta in essere dall'imputato fosse preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, con correlativo danno per il farmacista-persona offesa.

Negli esatti termini della fattispecie concreta Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 13 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente qualificato i fatti contestati in termini di tentata estorsione, evidenziando come la condotta minatoria posta in essere dall'imputato fosse preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, con correlativo danno per il farmacista-persona offesa. Negli esatti termini della fattispecie concreta Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente