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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21061/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];110/RG 38042 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui il predetto veniva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria contestazione di estorsione, e del delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso, fondato su quattro motivi, è inammissibile.

Il primo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per errata valutazione della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato.

Il Tribunale e la Corte di appello hanno valutato la dedotta quaestio iuris ritenendo, sulla base di una motivazione puntuale e in linea con i principi di diritto sanciti da questa Corte, che l'istanza di rinvio non fosse stata formulata correttamente e che, pertanto, non consentisse il rinvio dell'udienza (cfr pag. 5 della sentenza di appello).

Il secondo e terzo motivo - con cui si contesta l'an della responsabilità in ordine ai reati in contestazione - sono generici e sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, 6 e 7 della sentenza, là dove la Corte di appello opera una puntuale ricostruzione fattuale della vicenda e spiega efficacemente in diritto le ragioni in ordine alla configurabilità dei reati in contestazione). [OSCURATO:PERSONA], di contro, nel lamentare il travisamento della prova sollecita una differente lettura delle prove, che non è consentita in sede di legittimità, là dove - come nel caso di specie- la motivazione posta a base della decisione sia esaustiva, chiara e scevra da aspetti di manifesta illogicità.

Infine, è inammissibile per genericità il motivo in punto pena, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen ( cfr sent. pag. 8) All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.MMarierlaì1niciello roso F urrz i Meraúl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];110/RG 38042 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui il predetto veniva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria contestazione di estorsione, e del delitto di violenza privata ex art. 610 cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso, fondato su quattro motivi, è inammissibile. Il primo motivo, con cui si eccepisce la nullità della sentenza per errata valutazione della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato. Il Tribunale e la Corte di appello hanno valutato la dedotta quaestio iuris ritenendo, sulla base di una motivazione puntuale e in linea con i principi di diritto sanciti da questa Corte, che l'istanza di rinvio non fosse stata formulata correttamente e che, pertanto, non consentisse il rinvio dell'udienza (cfr pag. 5 della sentenza di appello). Il secondo e terzo motivo - con cui si contesta l'an della responsabilità in ordine ai reati in contestazione - sono generici e sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, 6 e 7 della sentenza, là dove la Corte di appello opera una puntuale ricostruzione fattuale della vicenda e spiega efficacemente in diritto le ragioni in ordine alla configurabilità dei reati in contestazione). [OSCURATO:PERSONA], di contro, nel lamentare il travisamento della prova sollecita una differente lettura delle prove, che non è consentita in sede di legittimità, là dove - come nel caso di specie- la motivazione posta a base della decisione sia esaustiva, chiara e scevra da aspetti di manifesta illogicità. Infine, è inammissibile per genericità il motivo in punto pena, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del potere discrezionale ex art. 133 cod. pen ( cfr sent. pag. 8) All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.MMarierlaì1niciello roso F urrz i Meraúl
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