CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 15/09/2025, con la quale il Tribunale di Cagliari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, commesso in Cagliari il 05/08/2022; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza in ordine alla mancanza di prova dell'effettiva volontà di violare la legge da parte dell'imputato, correlata al fatto che l'oggetto atto ad offendere si trovava all'interno di un'autovettura da lui utilizzata e non di sua proprietà, è manifestamente inammissibile, poiché, con apprezzamento di merito logicamente argomentato e insindacabile in sede di legittimità, il Tribunale ha evidenziato che la posizione dell'oggetto e la sua immediata visibilità deponevano univocamente per la sua consapevolezza; che le valutazioni del giudice di merito sono in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «nel reato contravvenzionale l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell'imputato che, accusato di aver trasportato a bordo di un'autovettura non di sua proprietà un coltello a serramanico, non avesse dimostrato di aver compiuto quanto era nelle sue possibilità per osservare la norma violata, giacché l'arma bianca era collocata nel vano porta oggetti posto al suo fianco e, dunque, ben visibile e prontamente utilizzabile)» (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255178 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MGio [OSCURATO:PERSONA] DtID0SITAcpm -rP1/4cg r-IR A Ar' 2i 6ti FunTiOX UjS Mar."5i