Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 31544/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30054-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., r appresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o GIORGIO SEGNANAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe dife so d agli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IVG- [OSCURATO:PERSONA], IBL- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale Gestore della crisi; -intimati - avverso il [OSCURATO:PERSONA] PAVIAdel [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2022n. 30054- Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale di Pavia ha omologato il piano del consumatore proposto da[OSCURATO:PERSONA].

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

1.3. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 9/12/2022, hachiesto, per tre motivi, la cessazione del decreto , dichiaratamente notificato, comeda avviso in atti, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.5. Sono, invece, rimasti intimati il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Ivg-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la IBL- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento OCC Pavia e [OSCURATO:PERSONA] , quale G estore della crisi.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo.

1.7. Con memoria depositata in data 14/10/2024, il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e di affermare a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto.

1.8. Con atto del 23/10/2024, l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.Ric. 2022n. 30054- Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 [OSCURATO:PERSONA]

2.1. La Corte prende atto che la società ricorrente, con atto in data 23/10/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

2.2. La Corte ritiene che la rinuncia al ricorso comporti l’estinzione del giudizio di cassazione ma non reputa necessario pronunciare i l principio di diritto , stante il limitato contraddittorio.

2.3. I controricorrenti non hanno dichiarato di aderire alla rinuncia.

2.4. La rinuncia al ricorso per cassazione, tuttavia, non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione.

2.5. Le spese, tuttavia, restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione , condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500 , oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 30054-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., r appresentat a e difes a da ll ’ Avvocat o GIORGIO SEGNANAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe dife so d agli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IVG- [OSCURATO:PERSONA], IBL- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale Gestore della crisi; -intimati - avverso il [OSCURATO:PERSONA] PAVIAdel [OSCURATO:DATA_NASCITA];Ric. 2022n. 30054- Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale il tribunale di Pavia ha omologato il piano del consumatore proposto da[OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.3. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 9/12/2022, hachiesto, per tre motivi, la cessazione del decreto , dichiaratamente notificato, comeda avviso in atti, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Sono, invece, rimasti intimati il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’Ivg-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la IBL- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento OCC Pavia e [OSCURATO:PERSONA] , quale G estore della crisi. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo. 1.7. Con memoria depositata in data 14/10/2024, il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo e di affermare a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto. 1.8. Con atto del 23/10/2024, l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.Ric. 2022n. 30054- Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte prende atto che la società ricorrente, con atto in data 23/10/2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 2.2. La Corte ritiene che la rinuncia al ricorso comporti l’estinzione del giudizio di cassazione ma non reputa necessario pronunciare i l principio di diritto , stante il limitato contraddittorio. 2.3. I controricorrenti non hanno dichiarato di aderire alla rinuncia. 2.4. La rinuncia al ricorso per cassazione, tuttavia, non è disciplinata dall’art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l’estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione. 2.5. Le spese, tuttavia, restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione , condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500 , oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Co
Decreto Cassazione n. 31544/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris