CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, curatori fallimentari Prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Arezzo, depositato il 15.4.2021 e comunicato il 19.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]-INPS ricorso in opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Arezzo, depositato in data 1 marzo 2022, con cui è stata respinta l’opposizione allo stato passivo presentato dal predetto istituto previdenziale contro il provvedimento emesso dal g.d. che aveva F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14320/2021 Numero sezionale 2366/2022 Numero di raccolta generale 9358/2022 respinto, a sua volta, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare per la Data pubblicazione 22/03/2022 complessiva somma pari ad euro 417.887,29, in privilegio ex art. 2751 bis, primo comma, n. 1, cod. civ., credito vantato dall’istituto per anticipazioni del TFR e delle mensilità effettuate agli ex dipendenti, già oggetto di surroga nella procedura di concordato preventivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; Il Tribunale - dopo aver ricordato che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo con decreto del 6.6.2018 e che la curatela non aveva provveduto alla relativa comunicazione ex art. 92 l. fall. al predetto istituto previdenziale - ha, in primo luogo, rilevato che la domanda presentata dal creditore opponente dovesse essere qualificata come “ultratardiva”, essendo stata presentata in data 19.1.2018, e dunque ben oltre i dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, deposito intervenuto il 1.6.2016; ha evidenziato che – pur dovendosi riconoscere che il mancato avviso ad un creditore del fallito da parte della curatela, come previsto dall’art. 92 l. fall., integri gli estremi della causa non imputabile del ritardo nella presentazione della domanda tardiva – la curatela, in tal caso, ha sempre la possibilità di provare, per dimostrare l’inammissibilità della domanda, l’intervenuta conoscenza aliunde dell’avvenuto fallimento da parte del creditore istante, indipendentemente, cioè, dal fatto dell’eventuale ricezione della comunicazione prevista dall’art. 92 l. fall.; ha dunque osservato che non residuavano dubbi sulla circostanza che l’INPS avesse avuto effettiva conoscenza del fallimento della predetta società debitrice, ancorchè non per effetto della comunicazione ex art. 92 l. fall., posto che la curatela aveva inviato, in data 30.11.2016, all’istituto previdenziale una comunicazione nella quale si precisava che la domanda di insinuazione dovesse essere presentata nelle forme di legge, dovendosi altresì ritenere che il contenuto della predetta comunicazione avesse un significato univoco nel senso che non avrebbe potuto ingenerare alcuna confusione – come invece sostenuto dall’Inps – sul fatto che la procedura di concordato si fosse trasformata in procedura fallimentare, e ciò anche in ragione, da un lato, del fatto che nella procedura concordataria non è prevista l’insinuazione al passivo dei crediti e, dall’altro, che l’indirizzo del mittente della comunicazione era riferibile a quello di una procedura fallimentare; ha osservato che di nessun pregio doveva considerarsi l’ulteriore obiezione sollevata dall’istituto opponente secondo cui la mancata comunicazione ex art. 92 l. fall. avrebbe comunque determinato un vulnus ai suoi diritti di difesa, avendo comunque usufruito di un minor tempo per approntare la sua domanda di ammissione al passivo rispetto agli altri creditori, posto che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, il creditore supertardivo non ha comunque a sua F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14320/2021 Numero sezionale 2366/2022 disposizione il termine annuale dalla conoscenza del fallimento Numero di raccolta generale 9358/2022per produrre la sua Data pubblicazione 22/03/2022 domanda e che comunque tale termine era, nel caso in esame, già maturato; ha da ultimo evidenziato che la conoscenza del fallimento era evincibile anche dalle ulteriori circostanze – seppur non decisive – relative, da un lato, all’invio da parte dello stesso Inps della comunicazione del 20.1.2016 alla Pec della procedura fallimentare e, dall’altro, delle ulteriori comunicazioni inviate sempre alla procedura fallimentare del 11.3.2016 e del 28.3.2017, in ordine all’intervento del Fondo di garanzia per uno dei dipendenti della società fallita; ha concluso pertanto per la declaratoria di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo in ragione della sua tardiva presentazione e dell’assenza di una causa giustificatrice del ritardo; - che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che l’istituto ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.92 e 101 l. fall., sul rilievo che il tribunale avrebbe erroneamente affermato la conoscenza aliunde del fallimento per il tramite della comunicazione del 30.3.2016, così male interpretando il contenuto normativo di cui al sopra ricordato art. 101 l. fall.; - che il motivo per come articolato è inammissibile; - che il decreto impugnato non si è discostato dai principi espressi dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame; - che invero la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio secondo cui, in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, l. fall., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16103 del 19/06/2018; cfr. anche: n. 23302 del 2015; Sez. 6-1, Ordinanza n. 26396 del 29/09/2021); - che il Tribunale di Arezzo ha compiutamente motivato, con articolate argomentazioni, le ragioni per le quali ha ritenuto essere intervenuta la concoscenza aliunde del F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14320/2021 Numero sezionale 2366/2022 fallimento da parte del creditore “ultratardivo”, evidenziando che tale conoscenza era Numero di raccolta generale 9358/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 evincibile dalla comunicazione formale del 30.11.2016 inoltrata dalla curatela fallimentare all’istituto previdenziale, con l’ulteriore conseguenza che la “confusione” tra la precedente procedura negoziale concordataria e quella fallimentare in cui sarebbe incorso l’istituto non risultava essere circostanza effettivamente plausibile; - che le ulteriori doglianze articolate dall’istituto ricorrente tendono a sollecitare un’inammissibile rilettura degli atti istruttori (documentazione sopra richiamata in premessa) per accreditare un diverso accertamento in fatto in ordine al profilo della predetta concoscenza aliunde del fallimento che invece sfugge al sindacato di legittimità (Cass. ss.uu. n. 8053/2014); 2. che con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sul rilievo che il tribunale avrebbe omesso di esaminare le deduzioni contenute nella memoria autorizzata ex art. 183, 6 comma, n. 1, cod. proc. civ., in ordine alla valutazione del contenuto della comunicazione depositata dalla curatela fallimentare in data 30.3.2016 e alle modalità di trasmissione della stessa; - che il motivo, per come articolato, è inammissibile; - che invero la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; n. 26305 del 2018); - che l’istituto ricorrente tenta di sollecitare, ancora una volta, questa Corte di legittimità ad una rilettura degli atti istruttori (comunicazione del 30.3.2016 e sue modalità di trasmissione) per accreditare un diverso giudizio fattuale sulla sua mancata conoscenza del fallimento, senza peraltro chiarire la decisività dell’elemento probatorio del cui omesso esame si duole e senza specificare il “fatto storico” allegato e pretermesso dal giudicante, risultando la denuncia incentrata sul diverso profilo del mancato esame di una sua argomentazione difensiva; 6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14320/2021 Numero sezionale 2366/2022 Numero di raccolta generale 9358/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 22/03/2022 dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 8.000 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1.3.2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R