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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2021

Cassazione n. 33358/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/10/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani emessa in data 22/02/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Infatti, la Corte territoriale, accogliendo il motivo di appello con cui si chiedeva la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena avendo riguardo alla positiva condotta processuale del prevenuto ed alla positiva collaborazione dello stesso con l'autorità giudiziaria.

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

Peraltro, il ricorso risulta privo della necessaria specificità, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591, lett. c) cod. proc. pen.; al riguardo questa Corte ha stabilito che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/10/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Trani emessa in data 22/02/2021, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Infatti, la Corte territoriale, accogliendo il motivo di appello con cui si chiedeva la mitigazione del trattamento sanzionatorio, ha determinato la pena avendo riguardo alla positiva condotta processuale del prevenuto ed alla positiva collaborazione dello stesso con l'autorità giudiziaria. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Peraltro, il ricorso risulta privo della necessaria specificità, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591, lett. c) cod. proc. pen.; al riguardo questa Corte ha stabilito che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 1, n. 5044 del 22/4/1997, Rv. 207648). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 33358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris