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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19438/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 08/10/2020 del GIP del Tribunale di Varese che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Varese il 25/09/2015. 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno degli artt. 62-bis e 63 cod. pen. osservando che il giudice non ha ridotto la pena in conseguenza della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione - afferma - che avrebbe dovuto operare sulla quantità di pena residua a seguito della diminuzione operata ai sensi dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.11 ricorso è inammissibile perché presentato al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 3.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., comma aggiunto dall'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione della pena è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 3.1.Nel caso di specie, la pena applicata al ricorrente corrisponde a quella da lui richiesta, né la stessa può definirsi illegale.

L'imputato, infatti, aveva chiesto l'applicazione della pena di sei mesi di reclusione così determinata: pena-base, anni uno e mesi sei di reclusione, diminuita della metà ai sensi dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (nove mesi di reclusione), ulteriormente diminuita di un terzo per la scelta di un rito (sei mesi di reclusione).

Non risulta che il ricorrente avesse chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, né egli lo deduce. 3.2.La affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza e nel dispositivo, che l'imputato era meritevole delle circostanze attenuanti generiche deve pertanto considerarsi un mero refuso che non ha inciso sull'accordo ratificato dal giudice, né lo ha modificato. 3.3.Ne consegue che il ricorso, esclusa la natura illegale della pena, peraltro nemmeno dedotta, si pone radicalmente al di fuori dei limitati casi nei quali è consentito il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 08/10/2020 del GIP del Tribunale di Varese che, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Varese il 25/09/2015. 1.1.Con unico motivo deduce il malgoverno degli artt. 62-bis e 63 cod. pen. osservando che il giudice non ha ridotto la pena in conseguenza della applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione - afferma - che avrebbe dovuto operare sulla quantità di pena residua a seguito della diminuzione operata ai sensi dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 2.11 ricorso è inammissibile perché presentato al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 3.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., comma aggiunto dall'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione della pena è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 3.1.Nel caso di specie, la pena applicata al ricorrente corrisponde a quella da lui richiesta, né la stessa può definirsi illegale. L'imputato, infatti, aveva chiesto l'applicazione della pena di sei mesi di reclusione così determinata: pena-base, anni uno e mesi sei di reclusione, diminuita della metà ai sensi dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (nove mesi di reclusione), ulteriormente diminuita di un terzo per la scelta di un rito (sei mesi di reclusione). Non risulta che il ricorrente avesse chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, né egli lo deduce. 3.2.La affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza e nel dispositivo, che l'imputato era meritevole delle circostanze attenuanti generiche deve pertanto considerarsi un mero refuso che non ha inciso sull'accordo ratificato dal giudice, né lo ha modificato. 3.3.Ne consegue che il ricorso, esclusa la natura illegale della pena, peraltro nemmeno dedotta, si pone radicalmente al di fuori dei limitati casi nei quali è consentito il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'
Sentenza Cassazione n. 19438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris