CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24828-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 1919 VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 130/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/04/2015 R.G.N. 534/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24828/2015 Premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Alessandria per far accertare il proprio diritto a vedersi calcolata la retribuzione di posizione di segretario comunale applicando, dapprima, il criterio c.d. di "galleggiamento", di cui all'art. 41, comma 5, C.C.N.L. del 16 maggio 2001, con conseguente sua parificazione a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nel Comune, e, solo dopo tale operazione di allineamento, applicando la "maggiorazione" (della retribuzione di posizione) prevista dal comma 4 del medesimo art. 41 e ciò in relazione all'intero periodo dalla nomina a segretario comunale alla data di deposito del ricorso; per ottenere inoltre la condanna del Comune al pagamento della somma di euro 33.000,00 sul rilievo che nei periodi dal novembre 2008 al febbraio 2009 e dal gennaio 2011 alla data di deposito del ricorso era stato applicato dall'Ente il criterio di computo inverso; - che l'adito Tribunale di Alessandria, condividendo il criterio di computo proposto dal ricorrente, ne ha accolto entrambe le domande; - che con sent. n. 130/2015, pubblicata il 13 aprile 2015, la Corte di appello di Torino - esaminato l'art. 4, comma 26, I. 12 novembre 2011, n. 183, con il quale era disposto che il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'art. 41, comma 5, C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001 si applicasse alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa, quindi, l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo art. 41 - ha ritenuto che a tale norma non potesse attribuirsi natura meramente interpretativa, né efficacia retroattiva, e che essa potesse comunque essere letta nel senso di contenere per implicito una sorta di "sanatoria" del pregresso, poiché mentre estendeva il divieto di corresponsione alle somme maturate fino al 31 dicembre 2011 ma non ancora pagate, nulla diceva in ordine a quelle maturate e già pagate: premesse sulle quali, parzialmente accogliendo il gravame del Comune, ne ha revocato la condanna al pagamento della somma di euro 33.000,00; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Alessandria con unico motivo, cui ha resistito il Tumminello con controricorso; rilevato che con l'unico motivo proposto il Comune deduce violazione dell'art. 4, comma 26, l. n. 183/2011 , dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art. 41 C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001, nonché nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. cìv.: sostiene, in contrasto con la sentenza ìmpugnata, la portata retroattiva dell'art. 4, comma 26, con la conseguenza che le somme versate al Tumminello, a partire dal mese di ottobre 2002, allorché venne nominato Segretario Generale del Comune di Alessandria, erano da considerarsi indebito oggettivo e, come tali, soggette a restituzione; osservato che il Collegio ritiene di ribadire, condividendolo, il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 5284 del 2018, relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio; - che nella decisione innanzi richiamata (e nelle conformi n. 4619/2019 e n. 20997/2019) è stato affermato che, ai fini dell'applicazione della regola, ex art. 41, c. 5, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicché è aderente alla ratio della disposizione pattizia - da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale - che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva; - che, quanto all'art. 4, comma 26, I. 12 novembre 2011, n. 183 (il quale dispone che: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge"), si deve osservare, in continuità con Cass. n. 4619/2019: a) che la norma, nella sua prima parte, ha carattere interpretativo, nel senso che chiarisce la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'art. 41, c. 5, C.C.N.L. del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999; b) che la disposizione è innovativa, nella parte, introdotta dall'espressione "a decorrere", in cui pone il divieto, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, c. 5, del citato C.C.N.L. 16 maggio 2001 "diversamente conteggiate"; c) che essa, invece, nel limitarsi a fare salvi solo i giudicati eventualmente intervenuti, non o vieta, in linea generale, il recupero delle maggiori somme in ipotesi corrisposte prima della sua entrata in vigore; ritenuto conclusivamente che, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza n. 130/2015 della Corte di appello di Torino deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato p.q.m. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello dì Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 maggio 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F11117i0rari0 Carr?I